Responsabilità del professionista e prova del nesso causale (Cass. civ. Sez. III n. 17374 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali, è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del proprio credito, il nesso di causalità, secondo il criterio del più probabile che non, tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all’esatto adempimento, l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile. Il difetto di motivazione previsto dall’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. si configura solo quando la motivazione manchi integralmente o si dipani in forme logicamente inconciliabili, emergendo dal testo del provvedimento: è inammissibile la censura costruita sul confronto con elementi tratti aliunde. Una volta escluso il nesso causale, l’accertamento della colpa del professionista diventa irrilevante.

Il Fatto

Due architetti ottengono un decreto ingiuntivo nei confronti di una società committente per il compenso professionale relativo a un incarico progettuale. La società si oppone, sostenendo di aver già saldato quanto dovuto e contestando l’inadempimento dei professionisti, cui imputa il movimento franoso verificatosi nel 2011 sui terreni ove sorgono i propri immobili.

Il giudice di primo grado revoca il decreto, conferma l’ordinanza ingiunzione per la somma non contestata e accerta che i professionisti hanno svolto con diligenza, prudenza e perizia il mandato. La Corte d’appello di Ancona conferma la decisione, rilevando l’assenza di prova certa del nesso causale tra la condotta professionale e l’evento franoso. La società propone ricorso per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ribadisce che la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. non può essere argomentata confrontando la motivazione censurata con elementi tratti aliunde rispetto al testo elaborato dal giudice del merito. Il vizio ricorre solo se la motivazione manca integralmente o è intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili, e deve emergere dal documento. Nel caso concreto la motivazione esiste ed è lineare: la corte territoriale ha dato conto dell’incertezza probatoria sul nesso causale. La censura è inammissibile.

Sul secondo motivo, il Collegio richiama il consolidato insegnamento di legittimità in materia di ripartizione degli oneri probatori. Il creditore-danneggiato deve provare la fonte del credito e il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non; il professionista deve provare l’impedimento imprevedibile e inevitabile. La corte territoriale ha correttamente distribuito gli oneri e verificato in concreto l’impossibilità di affermare con sufficiente certezza il nesso. Il motivo è infondato.

Sul terzo motivo, la Corte osserva che, esclusa la sussistenza del nesso causale, ogni considerazione sulla colpa dei professionisti — compreso il mancato adeguamento alle prescrizioni della relazione geologica — diventa irrilevante: anche se vi si fossero adeguati, l’evento si sarebbe comunque verificato. La censura è inammissibile.

Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame dell’eccezione di inadempimento, il Collegio ribadisce che non è configurabile il vizio quando la questione sia stata decisa in via implicita, superata dalla incompatibile soluzione di altra questione che ne presuppone la irrilevanza. Il motivo è infondato. Analogamente, i motivi quinto e sesto confermano la correttezza dell’imputazione dell’onere probatorio in capo alla società danneggiata.

Sul settimo motivo, concernente il rifiuto di acquisire una c.t.u. proveniente da altro giudizio, la Corte richiama il principio secondo cui il ricorrente deve dimostrare che con l’assunzione della prova la decisione sarebbe stata diversa, secondo un giudizio di certezza e non di mera probabilità. La valutazione di inutilità del mezzo istruttorio rientra nella discrezionalità del giudice del merito. Il motivo è inammissibile. L’ottavo motivo, sulla domanda riconvenzionale, è parimenti inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi del giudice a quo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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