Onere della prova sull’epoca dell’abuso e diniego di condono paesaggistico (Cons. Stato n. 5947 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Grava sull’autore dell’abuso l’onere della prova della data di realizzazione dell’opera edilizia, ai sensi dell’art. 2697 c.c., quando da tale epoca dipenda la verificazione o meno del vincolo ostativo al condono. L’autodichiarazione del legale rappresentante dell’interessato non è idonea, da sola, a fornire prova adeguata dell’anno di ultimazione, occorrendo elementi concreti e inconfutabili che ne radichino la ragionevole certezza. Il diniego di autorizzazione paesaggistica richiesto ex post è adeguatamente motivato quando richiama le disposizioni di legge e le previsioni del PUTT/P da cui deriva l’inedificabilità. Il divieto di nova in appello, ex art. 104 c.p.a., opera solo nei confronti dell’originario ricorrente e non delle altre parti.

Il Fatto

Il Ministero della cultura impugna la sentenza con cui il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accolto il ricorso di una società avverso il diniego di autorizzazione paesaggistica richiesta ex post ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, in relazione a un’istanza di condono ex legge n. 47/1985 per un fabbricato a uso turistico-ricettivo composto da due unità abitative, edificato senza titolo in area vincolata.

Il diniego era stato disposto dall’Unione dei Comuni sulla base del parere negativo della Soprintendenza, che aveva richiamato l’art. 51 della l.r. Puglia n. 56/1980 e le NTA del PUTT/P. Il TAR aveva accolto il gravame ritenendo provata, tramite dichiarazione sostitutiva e relazione tecnica, la realizzazione delle opere in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge regionale. Il Ministero deduce la violazione delle regole sull’onere probatorio e il difetto di motivazione del parere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità delle contestazioni per violazione del divieto di nova. Richiamando un consolidato orientamento, rileva che il divieto ex art. 104, comma 1, c.p.a. si applica solo all’originario ricorrente e non alle altre parti del processo, le quali potrebbero anche non essersi costituite nel grado precedente. L’eccezione è quindi infondata.

Nel merito, la Corte osserva che la questione dell’epoca di realizzazione del manufatto non era stata dedotta con il ricorso introduttivo, ma introdotta solo con il deposito della dichiarazione sostitutiva nell’imminenza dell’udienza. Trattandosi di nuovo motivo, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevarne l’inammissibilità per scadenza dei termini di cui agli artt. 29 e 43 c.p.a.

Anche prescindendo da tale rilievo, la Corte ribadisce che le norme sul condono hanno natura derogatoria e vanno interpretate in senso stretto. Per consolidata giurisprudenza, spetta all’autore dell’abuso provare la data di ultimazione, mentre solo la deduzione di concreti elementi di riscontro trasferisce l’onere di prova contraria in capo all’amministrazione. L’autodichiarazione del legale rappresentante, non suffragata altrimenti, non è idonea allo scopo.

Elemento decisivo è il contrasto tra la dichiarazione e il quadro “F” della domanda di condono del 1986, ove il medesimo soggetto aveva indicato come anno di ultimazione il 1982. Quanto alla relazione tecnica, essa non attesta una data specifica, limitandosi a evocare genericamente gli anni successivi al 1974; la prova non può essere fornita rinviando a relazioni peritali in assenza di prove oggettive. Le immagini aerofotografiche richiamate nell’appello non risultano depositate.

Infine, la Corte esclude il difetto di motivazione del provvedimento della Soprintendenza, che consente di ricostruire le premesse e l’iter logico seguito, con richiamo delle norme vincolistiche e delle valenze paesistiche del contesto costiero. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con condanna della società alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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