Autodichiarazione insufficiente a provare la data dell’abuso per il condono (Cons. Stato n. 5948 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’onere di provare la data di realizzazione di un’opera edilizia abusiva grava su colui che ha commesso l’abuso, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e non è assolto dalla sola dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato, ove non corroborata da elementi oggettivi e inconfutabili. La deduzione di concreti elementi di riscontro trasferisce soltanto allora l’onere della prova contraria in capo all’amministrazione. Il diniego di autorizzazione paesaggistica postuma, implicando una verifica di carattere vincolato, è adeguatamente motivato quando indica le disposizioni di legge e le prescrizioni urbanistiche da cui deriva l’inedificabilità, consentendo all’interessato di comprendere gli impedimenti alla regolarizzazione. Il divieto di nova in appello opera esclusivamente nei confronti dell’originario ricorrente e non delle altre parti del processo.
Il Fatto
Il Ministero della cultura appella la sentenza con cui il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accolto il ricorso di una società avverso il diniego di autorizzazione paesaggistica richiesta ex post ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 5.01 delle NTA del PUTT/P, in relazione a un’istanza di condono ex legge n. 47/1985 per l’amplimento di due unità abitative turistico-ricettive realizzate senza titolo in area vincolata.
Il diniego era stato disposto dall’Unione dei Comuni sulla base del parere negativo della Soprintendenza. Il TAR aveva ritenuto provata l’epoca di realizzazione anteriore alla l.r. Puglia n. 56/1980 sulla scorta di una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante e della relazione tecnica allegata alla domanda di condono, ravvisando anche un difetto di motivazione del provvedimento soprintendentizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di inammissibilità delle contestazioni per asserita violazione del divieto di nova. Il divieto di cui all’art. 104, comma 1, cod. proc. amm. si applica solo all’originario ricorrente, non alle altre parti, che potrebbero non essersi costituite nel grado precedente. Nel merito rileva che la questione dell’epoca di realizzazione fu introdotta in primo grado solo con il deposito dell’11 maggio 2023, a fronte di un ricorso del 2019 incentrato su questioni giuridiche: si trattava dunque di un nuovo motivo, del quale il TAR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità per decadenza dai termini di cui agli artt. 29 e 43 cod. proc. amm.
Nel merito, le norme sul condono hanno natura derogatoria e vanno interpretate in senso stretto. La dichiarazione sostitutiva proveniente dallo stesso legale rappresentante non è idonea, da sola, a provare l’anno di realizzazione. Grava sul ricorrente l’onere di fornire atti e documenti inconfutabili, mentre solo la deduzione di concreti elementi di riscontro trasferisce l’onere contrario all’amministrazione, secondo l’orientamento richiamato dalla Sezione.
Decisivo è il contrasto interno alla documentazione: nella domanda di condono del 1986 il medesimo rappresentante aveva indicato come anno di ultimazione il 1982, in diretto conflitto con il 1975 attestato nella dichiarazione. Inoltre il giudizio concerne non la realizzazione dei manufatti, ma il loro ampliamento sine titulo, sul cui tempo la dichiarazione nulla precisa. Quanto alla relazione tecnica, essa non attesta una data specifica, limitandosi a evocare genericamente gli “anni successivi” al 1974; e le immagini aerofotografiche descritte in appello non risultano depositate agli atti.
La Sezione esclude poi il difetto di motivazione del provvedimento soprintendentizio, che consente di ricostruire le premesse e l’iter logico seguito, indicando il contrasto delle opere con le valenze paesistiche da e verso il mare. Detta motivazione resta sufficiente anche ove si accolga la tesi dell’insussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, giacché in tal caso l’autorità dovrebbe comunque procedere a una valutazione di merito e non limitarsi al mero richiamo delle disposizioni vincolistiche. Da ultimo, in via incidentale, si ribadisce che il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 300 metri dal demanio marittimo rientra tra i vincoli preclusivi del condono ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47/1985.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto, con condanna della società alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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