Nuove prove in appello tributario e irretroattività del d.lgs. n. 220/2023 (Cass. civ. Sez. V n. 25252 del 12.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le modifiche dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220/2023 si applicano, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, ai soli giudizi instaurati in primo grado a decorrere dal 5.1.2024. Nei giudizi di appello il cui primo grado sia stato incardinato nel vigore della disciplina previgente resta ferma la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, ai sensi del previgente art. 58, comma 2. Il giudice di seconde cure che abbia applicato il nuovo regime preclusivo a un giudizio estraneo al suo ambito di operatività viola il disposto dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023, come modificato dalla pronuncia costituzionale, e la relativa statuizione è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

La ricorrente impugnava un’intimazione di pagamento, lamentando l’omessa notifica degli atti presupposti e, quanto a una delle cartelle, il suo annullamento ad opera di una pronuncia di prime cure. La C.T.P. accoglieva il ricorso, nella contumacia dell’agente della riscossione.

L’agente proponeva appello, limitatamente ad alcuni crediti, depositando in secondo grado la documentazione comprovante la notifica degli atti. La CGT di secondo grado della Calabria respingeva il gravame, ritenendo non utilizzabile la documentazione prodotta solo in appello in forza del nuovo art. 58 del d.lgs. n. 546/1992. Avverso tale pronuncia l’agente propone ricorso per cassazione con un unico motivo; l’intimata è rimasta tale.

La Motivazione della Corte

Il motivo è incentrato sull’erronea declaratoria di inammissibilità della produzione documentale compiuta in grado di appello. La ricorrente sostiene che i giudici di seconde cure abbiano fatto riferimento a una normativa sopravvenuta, non applicabile al giudizio, violando l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023, come modificato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 36 del 2025.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, rubricato «Nuove prove in appello», è stato riscritto dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220/2023, con la riformulazione dei commi 1 e 2 e l’introduzione del comma 3, che sancisce il divieto assoluto di deposito, tra gli altri, degli atti relativi alle notifiche dell’atto impugnato o degli atti presupposti.

Il punto decisivo è l’ambito temporale di applicazione della novella. Dagli atti di causa risulta che il giudizio di primo grado è stato instaurato nell’anno 2022. La Corte richiama l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023, che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 36/2025, si applica ai giudizi instaurati in primo grado a decorrere dal 5.1.2024. La pronuncia costituzionale ha evidenziato che la previsione transitoria obliterava la circostanza che, nei processi iniziati in appello dopo tale data ma con primo grado incardinato nel vigore della precedente disciplina, le parti, confidando sulla facoltà di depositare documenti anche in gravame, potevano averne omesso la produzione in prime cure.

Ne consegue che la C.T.R. avrebbe dovuto ammettere ed esaminare la documentazione prodotta in sede di gravame, essendo la stessa ammissibile ai sensi del previgente art. 58, comma 2, che faceva salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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