Onere della prova dell’invito a confermare il nulla osta al lavoro (TAR Lazio n. 2886 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato, il sub-procedimento di conferma del nulla osta disciplinato dall’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 presuppone che l’invito a confermare l’interesse all’assunzione sia stato effettivamente comunicato al datore di lavoro. L’onere di provare l’avvenuto invio grava sull’amministrazione, in applicazione del principio di vicinanza della prova. In difetto di tale prova, la revoca del nulla osta per mancata conferma è illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere per insufficiente istruttoria, e il conseguente diniego del visto, fondato su quel solo presupposto, è illegittimo per difetto del presupposto fattuale e giuridico. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non si applica ai procedimenti sui visti di ingresso solo ai sensi dell’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal d.l. n. 145/2024, con efficacia dal 5 febbraio 2025.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino marocchino, ha ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato dal competente Sportello Unico per l’Immigrazione e ha presentato istanza di visto d’ingresso al Consolato Generale d’Italia competente. L’amministrazione ha emesso un provvedimento di diniego, rilevando che il nulla osta era stato revocato dallo Sportello Unico. Il ricorrente ha impugnato sia il diniego consolare sia il presupposto atto di revoca, chiedendo in via cautelare la sospensiva.

Dopo l’udienza camerale il Collegio ha disposto una relazione istruttoria a carico dell’amministrazione. Il ricorrente ha poi proposto motivi aggiunti avverso la relazione depositata. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo riguarda l’omessa notifica del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Collegio lo ritiene fondato. L’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall’art. 1 del d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, esclude l’applicazione dell’art. 10-bis ai procedimenti sui visti di ingresso e sulla revoca del permesso conseguente alla revoca del visto.

Il regime intertemporale della norma, dettato dal secondo comma dello stesso art. 1, ne fissa l’applicazione dalla data di decorrenza delle disposizioni per il 2025 del d.P.C.M. 27 settembre 2023. Tale data, individuata dall’art. 8 del medesimo decreto, decorre dalle ore 9:00 del 5 febbraio. L’innovazione legislativa è dunque entrata in vigore il 5 febbraio 2025 e non si applica al procedimento in esame, conclusosi il 4 febbraio 2025.

Parimenti fondate sono la seconda e la terza doglianza, esaminate unitamente ai motivi aggiunti. Esse attengono al sub-procedimento di conferma del nulla osta da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998. La norma impone al datore di lavoro di confermare la richiesta entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti; in assenza di conferma, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato.

Il ricorrente deduce che il datore di lavoro non ha ricevuto l’invito a confermare l’interesse all’assunzione. Dagli atti, dalle relazioni istruttorie e dai relativi allegati non risulta prova certa della comunicazione dell’invito. Il sistema informatico conserva traccia delle varie fasi del procedimento, ma l’amministrazione non ha esibito alcuna ricevuta di invio o di consegna. L’onere della prova grava, per il principio di vicinanza della prova, sull’amministrazione che effettua la comunicazione: l’allocazione contraria imporrebbe al ricorrente una probatio diabolica avente ad oggetto una circostanza negativa.

Il sub-procedimento di conferma e revoca è pertanto viziato da violazione di legge e da eccesso di potere per insufficiente istruttoria. Il diniego del visto, basato unicamente sulla chiusura negativa di quel procedimento, è illegittimo per difetto del presupposto fattuale e giuridico, oltre che per difetto di istruttoria e di motivazione. Resta fermo il potere dell’amministrazione, in sede di ri-esercizio, di valutare gli altri requisiti di rilascio del visto. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono accolti e i provvedimenti impugnati annullati, con condanna delle amministrazioni resistenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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