Condono edilizio, riduzione oneri solo per abitazione principale del richiedente (TAR Lazio n. 2870 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, il riconoscimento della riduzione del contributo di costruzione prevista per la prima casa presuppone che l’immobile oggetto della domanda di sanatoria sia destinato ad abitazione principale del richiedente, e non di altri soggetti, ancorché coniugi. Il diniego di sanatoria è legittimo quando l’istante non abbia depositato, nel termine assegnato dall’amministrazione, la prova del pagamento delle somme quantificate a titolo di oneri concessori, senza che assuma rilievo la contestazione, a monte, della loro determinazione. La mancata impugnazione della nota di quantificazione degli oneri rende inammissibile la censura volta a contestarne il calcolo, salvo che il ricorrente si confronti con la ratio decidendi del provvedimento di diniego.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha disposto la mancata ammissione a sanatoria della domanda di condono presentata nel 1986 da uno dei loro danti causa, nonché le precedenti note con cui erano state quantificate le somme dovute a titolo di contributo concessorio e di oblazione. L’amministrazione aveva rilevato il decorso dei termini per il completamento dell’iter, per inottemperanza alle note con cui erano stati richiesti i pagamenti.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione della disciplina regionale sui coefficienti riduttivi per la prima casa e l’erronea applicazione della norma statale sul condono. L’istanza cautelare è stata respinta. Il Comune si è costituito in resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dall’amministrazione per mancata impugnazione della nota con cui era stata negata l’invocata riduzione degli oneri. Ha fondato la decisione sull’infondatezza nel merito del ricorso.
I ricorrenti non si sono confrontati con la ratio decidendi del diniego. Il Comune ha rigettato l’istanza di condono per il mancato deposito della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di contributo di concessione nel termine assegnato, in linea con la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1514 del 2018). I ricorrenti hanno invece contestato, a monte, la quantificazione di tale contributo, senza aggredire la ragione fondante del provvedimento.
Il Tribunale ha poi rilevato, in via ulteriore, che la ritenuta non applicabilità del coefficiente riduttivo regionale risulta corretta. La disposizione invocata trova deroga nella successiva lettera del medesimo articolo, che per le unità immobiliari abusive con destinazione ad abitazione secondaria esclude i coefficienti riduttivi ed eleva ad 1 quelli applicabili. Per abitazioni secondarie si intendono quelle possedute dal richiedente in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale.
Non è contestato che la richiedente il condono non risiedesse nell’immobile né alla presentazione della domanda, essendo l’immobile non ultimato, né al momento della vendita ai ricorrenti. Non risulta allegato né provato che vi abbia risieduto tra le due date. A nulla rileva che nell’immobile abbia abitato il coniuge, non in regime di comunione legale, poiché la legge regionale richiede che l’immobile sia destinato ad abitazione principale del richiedente e non di altri soggetti.
Non è dunque provata la ricorrenza del coefficiente ridotto. La questione sull’applicabilità della norma statale sul condono è stata dichiarata assorbita, non essendo idonea a determinare l’accoglimento del gravame. Il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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