Prescrizione contributi gestione separata e differimento del termine di pagamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9587 del 12.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata INPS decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, nel testo risultante dal differimento disposto dal D.P.C.M. tempo per tempo applicabile. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che modifica i termini degli adempimenti contributivi, adottato ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa e concorre ad attuare e integrare la disciplina legislativa. Ai fini del differimento rileva il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile a quelle per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, non già la condizione soggettiva del professionista di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale. Ne consegue che l’atto interruttivo tempestivamente notificato nel quinquennio, calcolato dalla scadenza differita, impedisce la maturazione della prescrizione.

Il Fatto

Un avvocato proponeva ricorso davanti al Tribunale, sezione lavoro, chiedendo accertarsi l’illegittimità della propria iscrizione d’ufficio alla gestione separata e l’infondatezza della pretesa dell’Istituto previdenziale relativa ai contributi per l’anno 2010. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, rilevando che sui contributi richiesti era maturata la prescrizione quinquennale.

L’Istituto e la società di cartolarizzazione proponevano appello, resistito dal professionista. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione. Avverso tale sentenza l’Istituto ha proposto ricorso per cassazione, anche quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme in materia di decorrenza della prescrizione contributiva. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente per difetto di autosufficienza, specificità e attinenza alla decisione impugnata. Il ricorso è specifico, riguarda la falsa applicazione delle norme invocate e consente di verificare il vizio denunciato.

Nel merito il motivo è fondato. È corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui riconduce la decorrenza del termine di prescrizione al giorno in cui scadeva il termine previsto per il pagamento. Tuttavia il giudice di appello ha omesso di considerare il differimento previsto dall’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 12.05.2011, applicabile alla fattispecie.

La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato. La prescrizione dei contributi della gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, computando anche il differimento di volta in volta disposto. L’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997 devolve a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la possibilità di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi. Il D.P.C.M. applicabile, considerato nelle sue interrelazioni e in prospettiva sostanziale, ha quindi natura regolamentare e rango di fonte normativa.

Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, la Corte ribadisce che ne beneficiano tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, e non soltanto coloro che in concreto vi siano fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione. Rileva il dato oggettivo dell’attività economica riconducibile a quelle per cui gli studi sono stati elaborati, non la condizione soggettiva del singolo professionista.

Nel caso concreto viene in rilievo il D.P.C.M. 12 maggio 2011, che ha differito il termine di pagamento dei contributi, originariamente stabilito, senza maggiorazione, al 6 luglio 2011. L’atto di messa in mora dell’Istituto, intervenuto nel quinquennio, ha interrotto il termine di prescrizione. La conclusione raggiunta dalla Corte d’Appello è quindi erronea. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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