Onere della prova e natura subordinata del rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18620 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato non viola l’art. 2697 c.c. quando il giudice di merito fondi il proprio accertamento su un esame complessivo delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. La stipula successiva di un contratto di lavoro subordinato costituisce argomento di riscontro e rafforzativo, e non unico fondamento, della natura subordinata del rapporto pregresso. L’accertamento in fatto così condotto è incensurabile in sede di legittimità. In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono tra loro diverse.

Il Fatto

Un lavoratore ha agito in giudizio nei confronti della società presso cui aveva prestato attività per un lungo arco temporale, chiedendo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso tra il 2000 e il dicembre 2015 e le conseguenti differenze retributive. Il Tribunale di Ivrea ha accolto solo in parte la domanda, riconoscendo il solo TFR e ritenendo legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore.

La Corte d’appello di Torino ha respinto sia l’appello principale della società sia quello incidentale del lavoratore. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la società ha dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto la natura subordinata del rapporto pregresso dalla sola circostanza della successiva stipula di un contratto di lavoro subordinato.

La Corte ha respinto la censura rilevando che il giudice di merito non si è limitato a desumere la natura del rapporto da quanto accaduto in seguito, ma ha effettuato un accertamento ad ampio spettro. La Corte territoriale ha valorizzato le allegazioni del lavoratore circa lo svolgimento continuativo delle medesime mansioni direttive, l’osservanza di un orario full time, l’esecuzione degli ordini impartiti dagli amministratori e la sottoposizione al loro potere direttivo anche in ordine a ferie, permessi e assenze.

Il richiamo al periodo successivo ha assunto, pertanto, una funzione meramente di riscontro e rafforzativa degli elementi di prova acquisiti aliunde. La sostanziale continuità e uniformità della prestazione, unitamente all’assenza di qualsiasi cesura o ragione giustificativa del ricorso a due diversi schemi contrattuali, ha condotto alla qualificazione unitaria del rapporto come subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine.

La Corte ha qualificato tale valutazione come accertamento in fatto corretto e incensurabile in sede di legittimità, escludendo la violazione del principio dell’onere della prova. Il secondo motivo, con cui si deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è stato dichiarato inammissibile: la censura verteva su fatti e si scontrava con la preclusione derivante dalla doppia conforme, non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrato la loro diversità, secondo il principio già affermato da Cass. n. 26774 del 2016, confermato da Cass. n. 20944 del 2019.

Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese processuali e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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