Incentivo all’esodo non detraibile come aliunde perceptum dal danno da cessione illegittima (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24350 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incentivo all’esodo corrisposto dalla società cessionaria al lavoratore a fronte della risoluzione del rapporto per riduzione del personale non costituisce aliunde perceptum detraibile dal risarcimento del danno dovuto dal cedente a seguito della declaratoria di illegittimità della cessione di ramo d’azienda. Il principio della compensatio lucri cum damno opera solo per i vantaggi che derivino dal medesimo fatto causativo del danno, non per quelli che trovino autonoma fonte causale.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente del Credito Emiliano dal 1990, era transitato nel 2006 alle dipendenze della cessionaria a seguito di cessione di ramo d’azienda. La cessione era stata poi dichiarata illegittima con sentenza della Corte d’appello di Napoli, che aveva ordinato la reintegrazione del lavoratore presso l’originaria cedente, avvenuta il 23 ottobre 2018.
Nel periodo intermedio la cessionaria aveva avviato una procedura di mobilità, licenziando il lavoratore che, con verbale di conciliazione, aveva accettato il recesso dietro erogazione di un incentivo all’esodo. Il lavoratore aveva quindi agito in via monitoria contro la cedente per ottenere il risarcimento del danno, e la Corte d’appello aveva detratto dall’importo anche l’incentivo all’esodo e il trattamento di fine rapporto corrisposti dalla cessionaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i motivi di ricorso, richiamando il consolidato indirizzo secondo cui, in caso di cessione di ramo d’azienda dichiarata illegittima, il rapporto con il cessionario si considera instaurato in via di fatto, con la conseguenza che le vicende risolutive ad esso attinenti non incidono sul diritto del lavoratore nei confronti del cedente. Il rapporto con quest’ultimo resta in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di inefficacia della cessione.
Quanto alla natura dei crediti, la Suprema Corte ha distinto il periodo anteriore alla sentenza dichiarativa dell’illegittimità, per il quale spetta il risarcimento del danno con detraibilità dell’aliunde perceptum, dal periodo successivo, per il quale il cedente inadempiente è tenuto al pagamento delle retribuzioni, con esclusione della compensatio lucri cum damno.
Richiamando la sentenza delle Sezioni unite n. 12565 del 2018, la Corte ha ribadito che la compensatio lucri cum damno opera solo in relazione agli effetti vantaggiosi che derivino dal medesimo fatto causativo del danno, non essendo detraibile il beneficio che rinvenga altrove la propria fonte. L’aliunde perceptum di cui all’art. 18, commi 2 e 4, St. lav. ricomprende esclusivamente quanto percepito dal lavoratore per lo svolgimento di altre attività lavorative nel periodo di estromissione.
Nel caso di specie, l’incentivo all’esodo non era originato dall’illegittima cessione, ma dalla risoluzione del rapporto con la cessionaria per riduzione del personale. Mentre le retribuzioni corrisposte dalla cessionaria hanno natura compensativa del danno, perché in quel rapporto il lavoratore impiegava la medesima capacità lavorativa, l’incentivo è stato erogato per compensare il danno derivante dalla risoluzione del rapporto con la cessionaria e non ha alcuna relazione causale con la precedente cessione. L’interpretazione della Corte d’appello, che aveva individuato un unico fatto generatore, è stata pertanto censurata anche per la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.
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Nota della Redazione
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