Differenza inventariale e presunzione di cessione: irrilevanti le vicende degli anni precedenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 15841 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva, la presunzione di cessione di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 441/1997 opera anche in presenza di una differenza inventariale risultante dal raffronto tra le rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino, senza che rilevino le vicende tributarie relative agli esercizi anteriori a quello oggetto di controllo. La presunzione legale relativa è superabile dal contribuente solo con le prove tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 441/1997, non essendo consentita una “spalmatura” delle cessioni su periodi d’imposta diversi. Sul piano processuale, la motivazione è apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione, restando al di sotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento a una società attiva nel commercio al dettaglio di pelletteria e alle sue socie, contestando, per l’anno 2015, maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. L’Ufficio applicava la presunzione di cessione di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 441/1997, rilevando una differenza tra il valore delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2016 dichiarate nel modello Unico 2017 (pari a euro 188.983,00) e quello risultante dall’inventario di magazzino esibito dalla contribuente in sede di verifica (pari a euro 17.618,46).
La Commissione tributaria provinciale di Viterbo accoglieva il ricorso della società e delle socie; l’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. La società e le socie resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto esaminato, in via pregiudiziale, il motivo relativo alla motivazione apparente, rigettandolo. La sentenza impugnata, pur criticabile nel merito, recava argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice d’appello, attingendo la soglia del “minimo costituzionale”. Il vizio denunciato è stato quindi escluso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la motivazione è solo apparente quando risulta costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio.
Nel merito, la Corte ha invece accolto il primo motivo di ricorso. Ha ricordato che l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441/1997 configura una presunzione legale relativa, annoverabile tra quelle “miste”, che opera in presenza di una differenza quantitativa tra le consistenze delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino o della documentazione obbligatoria. La relativa dimostrazione contraria è ammessa solo con le modalità tassativamente previste dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto, con onere a carico del contribuente di provare la legittima fuoriuscita dei beni dal circuito aziendale.
La Corte ha precisato che gli effetti della presunzione operano con riferimento al momento di inizio delle verifiche e al periodo d’imposta oggetto di controllo. Di conseguenza, non è consentito al contribuente alterare il presupposto della norma mediante una “spalmatura” delle cessioni su anni anteriori, risultando irrilevanti le vicende tributarie relative a quegli esercizi. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva erroneamente valorizzato elementi inconferenti, come l’ammontare del reddito accertato per il 2016 e la cessazione dell’attività, senza considerare che la differenza inventariale emersa era di per sé sufficiente a integrare il presupposto della presunzione.
In conclusione, la Corte ha accolto il primo motivo, rigettato il secondo e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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