Onere probatorio della qualità di erede nel giudizio di accesso agli atti (TAR Sicilia n. 2435 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di accesso agli atti il ricorrente che agisca nella qualità di erede è tenuto a dimostrare la titolarità della posizione fatta valere secondo le ordinarie regole probatorie. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dagli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti. La parte non può trarre elementi di prova a proprio favore dalle proprie dichiarazioni, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 cod. civ. Conseguentemente, in mancanza di prova della titolarità del diritto, il ricorso è inammissibile, mentre va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per gli atti medio tempore ostesi.
Il Fatto
Il titolare originario dell’interesse aveva chiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale di accedere, ex legge n. 241/1990, agli atti posti a fondamento di una richiesta di recupero di crediti per prestazioni sanitarie fruite in regime di esenzione ritenuta non spettante. L’istanza riguardava, tra l’altro, l’autocertificazione a base della pretesa, la prova della prestazione erogata e il prospetto contabile della quota di compartecipazione. L’ASP non ha riscontrato la richiesta, formandosi il silenzio-diniego.
Nel corso del giudizio l’istante è deceduto e gli eredi hanno proseguito il ricorso per l’annullamento del silenzio e per l’accertamento del diritto all’ostensione, depositando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma di uno di essi. La resistente non si è costituita. Con memoria i ricorrenti hanno rappresentato l’ostensione solo parziale, restando inadempiuta la richiesta quanto all’autocertificazione e ad altri documenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che, nelle more, l’amministrazione ha consegnato parte della documentazione. Per tale porzione della domanda è stata conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla pronuncia sul silenzio.
Per il resto il ricorso non poteva trovare accoglimento. Il nucleo della decisione riguarda la legittimazione dei ricorrenti, che hanno agito nella qualità di eredi del soggetto originariamente legittimato. Il Tribunale osserva che tale qualità non è stata ritualmente dimostrata: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 esaurisce i propri effetti nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi. Essa non ha, dunque, l’efficacia probatoria piena necessaria a fondare la legittimazione nel processo amministrativo.
La ragione è di ordine generale: la parte non può derivare elementi di prova in proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni. La titolarità della situazione giuridica soggettiva azionata va provata con gli ordinari mezzi, non con l’autodichiarazione dell’interessato. Ne segue che, in difetto di tale prova, la domanda di accesso non poteva essere accolta.
In conclusione, il ricorso è stato in parte dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere e in parte respinto. Le spese di lite sono state dichiarate irripetibili, in ragione della parziale soccombenza e dell’intervenuto parziale adempimento. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.