Risarcimento danni da annullamento di provvedimento amministrativo: necessaria la colpa dell’Amministrazione (TAR Lazio n. 9160 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione per i danni derivanti dall’adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo, poi annullato in sede giurisdizionale, non consegue automaticamente all’annullamento. È necessaria la prova, sul piano oggettivo, di un danno ingiusto causalmente riconducibile al provvedimento e, sul piano soggettivo, della colpa dell’Amministrazione. L’accertata illegittimità del provvedimento costituisce una presunzione semplice di colpa, superabile dall’Amministrazione attraverso la dimostrazione di un errore scusabile, determinato, tra l’altro, dall’incertezza del quadro normativo di riferimento, dall’esistenza di contrasti giurisprudenziali o dalla complessità della situazione di fatto. In tali ipotesi, l’elemento soggettivo della fattispecie risarcitoria è escluso.
Il Fatto
La ricorrente, docente abilitata all’estero, era stata esclusa con provvedimento del 27 agosto 2021 dagli elenchi aggiuntivi di sostegno (ADSS) delle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Reggio Calabria. Dopo aver ottenuto l’annullamento di tale provvedimento con sentenza del TAR Lazio, ha proposto domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittima esclusione, che le aveva impedito il conseguimento di una supplenza su ADSS per l’anno scolastico 2021/2022, lamentando danni economici per la minore durata delle supplenze brevi intervenute e danni giuridici per il minor punteggio conseguito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato i principi consolidati in materia di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, evidenziando che l’obbligo risarcitorio non deriva automaticamente dall’annullamento del provvedimento. È necessaria l’integrazione del coefficiente di colpevolezza in capo all’Amministrazione, secondo un giudizio di regolarità causale. La colpa deve ritenersi sussistente quando l’adozione dell’atto illegittimo sia conseguenza della violazione di regole di diligenza, imparzialità e buona fede, in un contesto che palesi negligenza e imperizia.
La giurisprudenza ha però tipizzato alcune ipotesi di errore scusabile che escludono la colpa: l’esistenza di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione delle norme, la formulazione poco chiara o ambigua delle disposizioni, la complessità della situazione di fatto e l’illegittimità derivante dalla successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, al momento dell’adozione del provvedimento di esclusione, la disciplina applicabile fosse costituita da una pluralità di fonti normative succedutesi nel tempo — l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, il d.m. n. 51 del 3 marzo 2021 e l’art. 59, comma 4, del d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021 — la cui interrelazione non era di lineare intellegibilità. Anche la stessa sentenza di annullamento aveva riconosciuto la particolarità delle questioni trattate, richiamando pronunce conformi rese dal Tribunale solo mesi dopo l’adozione dell’atto impugnato.
La Corte ha inoltre rilevato che la materia del riconoscimento dei titoli esteri era connotata da oggettiva complessità interpretativa, come dimostrato dall’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci. Tali elementi hanno indotto il Collegio a ritenere sussistente l’errore scusabile dell’Amministrazione, per l’incerto quadro normativo di riferimento, con conseguente esclusione dell’elemento soggettivo e rigetto della domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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