Onere della prova del rischio incluso e limiti della garanzia elettrica (Arbitro Assicurativo n. 1089 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assicurazione contro i danni, l’assicurato che agisce per l’indennizzo deve provare che l’evento dannoso rientra tra i rischi inclusi, trattandosi di fatto costitutivo della domanda; l’assicuratore deve provare i fatti impeditivi, ossia la riconducibilità del sinistro ai rischi esclusi dalla polizza. Quando il contratto rechi precise delimitazioni contrattuali dell’oggetto della garanzia, l’onere probatorio dell’assicuratore non è attivato e resta a carico dell’attore dimostrare il fatto costitutivo in tutta la sua estensione, senza distinzione tra clausole generali e clausole speciali. In un sistema di rischi nominati e garanzie autonome, la delimitazione del rischio assicurato va ancorata alla fattispecie contrattualmente tipizzata e non alla mera causa materiale dell’evento. La perizia stragiudiziale di parte costituisce semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, e integra un elemento indiziario liberamente valutabile dal Collegio.

Il Fatto

A seguito di un violento temporale con intense scariche atmosferiche, l’immobile del ricorrente subiva un evento elettrico che distruggeva l’inverter dell’impianto fotovoltaico e danneggiava il contatore e altri apparati elettrici. Il danno complessivo era quantificato in euro 11.804,00.

L’impresa qualificava il sinistro come sovratensione di rete e applicava il limite della garanzia “Fenomeno Elettrico”, offrendo euro 5.927,34 (somma di euro 5.000,00 indicizzata). Il ricorrente contestava la qualificazione e invocava la garanzia “Fulmine” della Sezione Incendio/Eventi Speciali, chiedendo un indennizzo di euro 7.902,00. L’impresa eccepiva che l’estensione agli impianti fotovoltaici non derogava ai limiti delle singole sezioni e che l’impianto aveva potenza superiore a 5 kWp. Il pagamento della somma offerta avveniva in data 9 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione centrale nel criterio di ripartizione convenzionale del rischio: se rilevi la causa generatrice dell’evento (la scarica atmosferica) ovvero la natura del danno concretamente verificatosi. La polizza è strutturata secondo un sistema di rischi nominati e garanzie autonome, la cui operatività dipende dalla riconducibilità del fatto dannoso a una fattispecie tipizzata. Le condizioni generali prevedono da un lato la garanzia per i danni da fulmine, dall’altro escludono i danni causati da fenomeno elettrico a macchine e circuiti, anche se conseguenti a fulmine, facendo salva la distinta garanzia “Danni elettrici ed elettronici” ex art. 4.3 delle CGA.

Sul piano probatorio il Collegio richiama l’orientamento di legittimità secondo cui la consulenza tecnica di parte è mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e soggetta a libera valutazione (richiamate Cass. n. 259/2013, Cass. ord. n. 2524/2023, Cass. ord. n. 34450/2022 e Cass. civ., sez. III, n. 5362 del 2025).

Il Collegio applica quindi la regola di ripartizione dell’onere: l’assicurato deve provare i rischi inclusi, l’assicuratore i rischi non compresi quali fatti impeditivi (Cass. civ., sez. III, ord. n. 1469 del 2025; Cass. ord. n. 31251 del 2023). Ove il rischio assicurato rechi precise delimitazioni contrattuali, l’onere resta interamente sull’attore, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, cod. civ. (Cass. ord. n. 9205 del 2021).

Nel caso concreto, la prova del ricorrente risulta incompleta sull’eziologia dei danni, mentre l’allegazione tecnica dell’impresa offre elementi utili: il danneggiamento simultaneo di una pluralità di dispositivi è coerente con la propagazione di una sovratensione e non con un fulmine diretto. Il Collegio ritiene pertanto non compiutamente assolto l’onere probatorio e qualifica il danno nell’ambito della garanzia “Danni elettrici ed elettronici”, nei limiti della somma assicurata. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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