Oneri concessori: la destinazione industriale non si equipara a quella commerciale (TAR Campania n. 1693 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione dovuto per le costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali ex art. 19, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 non può essere determinato applicando gli stessi parametri previsti dal comma 2 per le attività turistiche, commerciali e direzionali. La nozione di attività industriale rilevante è autonoma e più ristretta rispetto a quella di imprenditore commerciale ex art. 2195 cod. civ., poiché individua attività di produzione di beni o servizi senza contatto diretto con l’utente finale. La determinazione comunale che parifica la destinazione industriale a quella commerciale è illegittima e va rideterminata secondo i parametri propri della prima categoria.
Il Fatto
Una società ha acquistato nel 2023 tre lotti di terreno all’interno dell’area P.I.P. di un Comune, per realizzare un manufatto industriale. Con nota prot. n. 6062 del 21.03.2024 l’Ente ha determinato gli oneri concessori in € 157.360,04, applicando alla costruzione i parametri previsti per gli edifici a destinazione commerciale; la società ha versato la prima rata di acconto, pari a € 31.472,01.
Non condividendo il calcolo, la ricorrente ha impugnato la nota e la successiva conferma, chiedendo l’accertamento della non debenza e la restituzione della somma versata. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera di Giunta n. 65/2022, asseritamente modificativa dei parametri di calcolo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione preliminare. Richiamando la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 12 del 2018, il Collegio ricorda che il contributo di costruzione è un corrispettivo di diritto pubblico e che gli atti che lo determinano e liquidano non hanno natura autoritativa, ma esprimono una pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune. Si tratta di atti paritetici, la cui cognizione appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. La delibera n. 65/2022 non assume quindi connotato di atto presupposto: la società ha correttamente agito per l’accertamento della corretta determinazione delle somme, senza necessità di impugnarla.
Nel merito il Collegio accoglie la censura principale. Il Comune, erroneamente interpretando le fonti regolamentari comunali e la normativa regionale e nazionale, ha parificato l’aliquota dovuta per gli edifici industriali a quella prevista per gli immobili commerciali. L’art. 2195 cod. civ. opera a fini diversi e non consente tale equiparazione. La nozione di attività industriale rilevante trova autonoma fonte nell’art. 19 d.P.R. n. 380/2001 e comprende le costruzioni dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi. La distinzione funzionale tra primo e secondo comma non è neutra: le attività che implicano l’affluenza di utenza esterna comportano un carico urbanistico maggiore e giustificano un regime contributivo più oneroso.
Il Collegio richiama il principio della copertura dei costi, desumibile dall’art. 35 legge n. 865/1975 e dall’art. 16 d.l. n. 786/1981, e la disciplina regionale dell’art. 8 delle norme tecniche allegate alla delibera di Consiglio regionale n. 299/2007, che riserva un regime di favore agli insediamenti in zona P.I.P. Il legislatore prevede per le attività industriali il solo contributo di urbanizzazione, non anche il costo di costruzione. La delibera comunale n. 65/2022, si osserva, si è limitata ad aggiornare il quantum delle aliquote, senza operare alcuna equiparazione tra destinazione industriale e commerciale.
Pertanto la determinazione impugnata è illegittima e il ricorso va accolto. Il Comune è condannato alla rideterminazione degli oneri di urbanizzazione secondo i parametri propri degli immobili industriali e alla restituzione della somma eccedente l’acconto versato. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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