Quote di esternalizzazione nelle concessioni autostradali: legittima la delibera ANAC (TAR Lazio n. 2053 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 186, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 conferisce all’ANAC il potere di definire, con atto di carattere generale, le modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dovute dai titolari di concessioni non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea. Tale potere non si esaurisce in mere indicazioni matematiche, ma comprende la specificazione del modus applicativo dei criteri fissati dal comma 2, funzionale a garantire omogeneità di azione dei concedenti e a facilitare la negoziazione convenzionale. La delibera ANAC n. 265/2023 non introduce criteri estranei alla previsione primaria e non comprime in misura intollerabile l’autonomia negoziale delle parti, poiché i criteri di aumento sono congegnati come limiti massimi alla quota base del 50 per cento, valorizzabili anche a zero. È legittima, pertanto, l’applicazione dei criteri anche ai concessionari autostradali, in lettura unitaria dell’art. 186, comma 6.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione autostradale in essere, ha impugnato la delibera ANAC n. 265 del 20 giugno 2023, recante indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione, insieme alle note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne hanno richiesto l’applicazione. Ha dedotto la carenza di potere dell’Autorità, la compressione dell’autonomia negoziale riservata dalla legge a concedente e concessionario e l’illegittimità dei singoli criteri di calcolo.

Ha chiesto l’annullamento e/o la declaratoria di nullità degli atti, nonché l’accertamento della non applicabilità della delibera alla concessione gestita e, più in generale, alle concessioni autostradali. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione, contestando nel merito tutte le censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 177, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 aveva imposto ai titolari di concessioni in essere l’obbligo di esternalizzare l’80 per cento dei contratti, misura dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 218 del 2021 per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., in quanto irragionevole e sproporzionata. Il legislatore delegato è quindi intervenuto con l’art. 186, d.lgs. n. 36/2023, fissando una quota tra il 50 e il 60 per cento da stabilire convenzionalmente, con il supporto dei criteri indicati dal comma 2.

Su questa base il Tribunale ritiene infondato il primo motivo. Il comma 5 demanda all’ANAC di definire « le modalità di calcolo delle quote »: si tratta di un potere propedeutico che non può ridursi a mere indicazioni matematiche, comprendendo la specificazione del modus applicativo dei criteri legislativi. Tale lettura è coerente con l’art. 222, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che riconosce all’Autorità il potere di adottare atti generali per promuovere l’omogeneità dei procedimenti, e con il parere del Consiglio di Stato n. 225 del 2024.

Quanto all’asserita compressione dell’autonomia negoziale, il Collegio osserva che i criteri dei paragrafi 3.2, 3.4, 3.5 e 3.7 sono enucleati mediante griglie che indicano, per ciascuna voce, un limite massimo di aumento rispetto alla quota base del 50 per cento, grazie alla locuzione « fino a ». Essi operano dunque come limiti a espansioni eccessive della quota, lasciando alle parti la possibilità di valorizzarli anche a zero. Non è quindi sostenibile che conducano necessariamente al 60 per cento per le concessioni di maggior valore.

Il secondo motivo è inammissibile e infondato. La contestazione del paragrafo 1 è generica e priva di interesse, avendo la ricorrente escluso dal thema decidendum l’applicabilità dell’obbligo alla propria concessione. Nel merito, la delibera è espressione sia del potere ex comma 5 sia di quello generale ex art. 222. Quanto al paragrafo 8, il comma 6 dell’art. 186 non osta a una lettura unitaria: gli importi dei piani economico-finanziari restano la base di partenza, ma i criteri dell’ANAC sono applicabili anche ai concessionari autostradali. Conferma tale lettura l’art. 15, l. n. 193/2024, di interpretazione autentica.

Infine, il terzo motivo è respinto. L’inclusione nella base di calcolo delle prestazioni svolte direttamente dal concessionario è coerente con la finalità di recupero di concorrenzialità; gli aumenti massimi previsti dai singoli criteri non sono sproporzionati e la previsione del paragrafo 3.9 costituisce disposizione di favore, priva di interesse a contestare. Il ricorso e i motivi aggiunti sono integralmente respinti, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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