Autotutela edilizia, annullamento tardivo illegittimo senza falsa rappresentazione colpevole (TAR Lombardia n. 3062 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio del titolo edilizio esercitato oltre il termine di diciotto mesi ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, legge n. 241 del 1990 presuppone che la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi sia imputabile al privato almeno a titolo di colpa. L’affidamento del destinatario del provvedimento favorevole è incolpevole quando costui si sia limitato a confidare nelle attestazioni di regolarità urbanistica contenute nell’atto notarile di acquisto e nelle planimetrie ivi allegate, senza che alcun indizio imponesse verifiche ulteriori. La diligenza richiesta all’acquirente è quella ordinaria dell’art. 1176, comma 1, cod. civ. e non si estende al controllo della corrispondenza tra schede catastali e stato di fatto. Il provvedimento di autotutela che ometta una seria comparazione tra interesse pubblico e interesse privato del proprietario è, inoltre, illegittimo per difetto di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente acquistava nel 2008, con atto notarile, un immobile in Baranzate, sul quale erano già state rilasciate nel 1997 due concessioni edilizie in sanatoria relative a pratiche di condono del 1986. Negli anni successivi la stessa proprietaria presentava due DIA, nel 2008 e nel 2009, concernenti una diversa distribuzione interna e la sistemazione della recinzione. Nel dicembre 2023 il Comune, nell’ambito di verifiche connesse a un progetto di riqualificazione finanziato dal PNRR, accertava che parte del compendio insisteva su un mappale di proprietà comunale.
Con nota dell’8 luglio 2024 l’Amministrazione annullava in autotutela tutti i titoli edilizi a partire dalle concessioni in sanatoria del 1997, invocando l’art. 21 nonies, comma 2 bis, legge n. 241 del 1990, e con successivo provvedimento del 23 luglio 2024 ordinava la demolizione ai sensi degli artt. 31 e 35 d.P.R. n. 380 del 2001. Proposto il ricorso, la domanda cautelare monocratica era respinta, ma la sospensiva veniva accolta in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta prioritariamente, trattandoli congiuntamente, i motivi relativi alla violazione dell’affidamento e dell’art. 21 nonies. L’annullamento era intervenuto ventisette anni dopo il rilascio delle prime concessioni in sanatoria e quindici anni dopo la seconda DIA.
Il punto decisivo è l’assenza di dolo o colpa in capo alla ricorrente. Al momento dell’acquisto gli alienanti attestavano la regolarità urbanistica del bene e allegavano all’atto notarile la planimetria da cui risultava che le opere erano tutte contenute nel mappale privato. Di fronte a tale dichiarazione, resa in un atto redatto da un notaio, il privato non era tenuto a minuziose verifiche sulla corrispondenza tra atti catastali e stato di fatto. La diligenza esigibile è quella ordinaria dell’art. 1176, comma 1, cod. civ.
Quanto alle pratiche successive, esse avevano ad oggetto interventi di portata modesta: una diversa distribuzione interna e la sistemazione della recinzione. Non si comprende per quale ragione in quelle occasioni si sarebbero dovute effettuare verifiche sullo stato di fatto complessivo. Neppure il Comune, cui l’art. 42 legge reg. Lombardia n. 12 del 2005 assegna un dovere di controllo sulle DIA, aveva ravvisato contrasti con la disciplina edilizia.
Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017, che esclude l’affidamento incolpevole di chi abbia determinato con una non veritiera prospettazione l’adozione di un atto illegittimo a lui favorevole. Tale prospettazione, tuttavia, deve essere imputabile al privato almeno a titolo di colpa, evenienza esclusa nel caso concreto. Il richiamo al comma 2 bis non è dunque legittimo.
Sul piano della comparazione degli interessi, il Collegio non disconosce l’importanza del progetto PNRR, ma rileva che l’area occupata da opere private è di circa quaranta metri quadrati, mentre l’intervento pubblico interessa oltre novemila metri quadrati, e i lavori risultano in corso senza ostacoli. Richiamate la Corte costituzionale n. 88 del 2025 e Cons. Stato Sez. IV n. 7370 del 2024, si afferma la necessità di soppesare anche l’interesse privato tutelato dall’art. 42 Cost. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento delle altre censure e annullamento sia dell’autotutela sia del conseguente ordine di demolizione. Spese compensate, salvo il contributo unificato a carico del Comune.
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Nota della Redazione
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