Oneri concessori calcolati secondo la qualificazione statale dell’intervento edilizio (TAR Toscana n. 633 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria regionale che, fino all’adozione delle nuove tabelle, richiama le tabelle allegate alla precedente legge urbanistica non configura un rinvio fisso alle definizioni edilizie ivi contenute, ma dispone la mera ultrattività dei parametri di calcolo, cedevoli all’atto dell’aggiornamento regionale. La qualificazione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi è riservata allo Stato, quale principio fondamentale della materia del governo del territorio ex art. 117, comma 3, Cost. e art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue che i contributi di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 vanno determinati applicando i coefficienti previsti per la tipologia di intervento come qualificata dalla legislazione statale vigente al momento del rilascio del titolo, e non secondo la più onerosa qualificazione recata dalla legge regionale abrogata.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva al Comune di Firenze il rilascio di un permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione di un immobile residenziale, a parità di superfici e volumi e con diversa sagoma. L’Ente rilasciava il titolo e comunicava che lo stesso sarebbe stato consegnato previo pagamento degli oneri, quantificati in complessivi euro 101.789,18, qualificando l’intervento come sostituzione edilizia ai sensi della legge regionale n. 1/2005.
Il ricorrente ricalcolava in proprio i contributi in euro 26.623,76, applicando i parametri della ristrutturazione edilizia, e chiedeva il riesame in autotutela. Il Comune confermava il proprio calcolo e il ricorrente impugnava le note di liquidazione, il permesso e, in parte qua, il regolamento edilizio comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 250 della LRT n. 65/2014, che fino all’approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale dispone l’applicazione delle tabelle allegate alla LRT n. 1/2005. Secondo il Comune, tale disposizione integrerebbe un rinvio fisso alla legge precedente, tale da imporne l’operatività anche per le definizioni degli interventi edilizi.
Il Tribunale respinge questa lettura. La norma si limita a prevedere un regime transitorio sui parametri di calcolo, sancendo l’ultrattività delle tabelle fino alla loro sostituzione ad opera della Giunta, in applicazione del principio di cedevolezza. Non vi è quindi alcuna ricezione materiale delle qualificazioni recate dalla legge abrogata.
Il Collegio richiama il riparto costituzionale: il governo del territorio è materia di legislazione concorrente e la qualificazione degli interventi edilizi rientra nella potestà statale di determinazione dei principi fondamentali, come precisato dalla Corte costituzionale n. 303 del 2003, dalla n. 259 del 2014 e dalla n. 124 del 2021. L’interpretazione del Comune, nella sua portata derogatoria, sarebbe dunque esposta a illegittimità costituzionale.
Accertato che il permesso ha assentito un intervento di demolizione e ricostruzione a parità di superficie, volume e superficie coperta, con modifica della sagoma, il Tribunale lo qualifica come ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001. I contributi vanno pertanto calcolati con i coefficienti della ristrutturazione, come previsti dalle tabelle richiamate dall’art. 250.
È accolto il primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure. Il Comune deve rideterminare i contributi tenendo conto delle somme già versate. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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