Il giudizio di accesso ex art. 116 c.p.a. non può ampliare l’oggetto dell’istanza amministrativa (TAR Sardegna n. 708 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il diniego di accesso ai documenti amministrativi trova un limite invalicabile nell’oggetto dell’istanza presentata in sede amministrativa. La domanda giudiziale non può ampliare il thema decidendum a documenti diversi o ulteriori rispetto a quelli specificamente individuati nella richiesta di accesso, ancorché emersi successivamente in sede di riscontro procedimentale. L’eventuale modifica del petitum rispetto all’istanza originaria deve essere giustificata dal ricorrente, dimostrando, ad esempio, l’errore materiale nella indicazione del documento richiesto, che non abbia impedito all’amministrazione di comprenderne il reale oggetto. In difetto, il giudizio instaurato ex art. 116 c.p.a. rischia di trasformarsi in una nuova richiesta di accesso proposta direttamente in sede giurisdizionale, sovvertendo il rapporto tra procedimento e processo.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di lotti ricadenti nei comparti 4 e 6 del Piano di Risanamento Urbanistico, presentava al Comune istanza di accesso per ottenere copia della registrazione audio della riunione convocata dal Sindaco in data 3 luglio 2019. L’amministrazione, nel riscontro del 31 dicembre 2025, rappresentava di disporre esclusivamente di un file audio relativo a una diversa riunione del 5 maggio 2022, non correlato ad alcun procedimento amministrativo, e offriva modalità alternative di accesso limitate all’ascolto o all’estrazione delle sole porzioni riferibili alla richiedente. Avverso tale riscontro, la società proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a., chiedendo l’annullamento del diniego e la condanna del Comune a consentire l’accesso a tutti gli atti della procedura di variante, con particolare riferimento alla registrazione integrale della riunione del 5 maggio 2022.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva una chiara discrasia contenutistica tra l’istanza di accesso presentata in sede amministrativa e il petitum del ricorso. La domanda originaria era circoscritta a un solo documento, la registrazione della riunione del 3 luglio 2019; la domanda giudiziale, invece, si estende a tutti gli atti della procedura di variante dei comparti 3-4-6, con specifico riferimento alla registrazione integrale della riunione del 5 maggio 2022, documento diverso da quello indicato nell’istanza.
La ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione di tale modifica del petitum, né ha allegato un errore materiale nella indicazione del documento richiesto che avrebbe comunque consentito all’amministrazione di comprendere il reale oggetto della richiesta. Il Collegio sottolinea che l’oggetto del giudizio instaurato ex art. 116 c.p.a. trova un limite insuperabile nel contenuto dell’istanza di accesso presentata in sede amministrativa.
Tale limite è funzionale a evitare che la domanda introduttiva del giudizio assuma i connotati sostanziali di una nuova richiesta di accesso proposta direttamente in sede giurisdizionale, il che sovvertirebbe il normale rapporto tra procedimento e processo. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese processuali per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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