Sospensione annuale dello studente per condotte intrusive reiterate: legittimo il provvedimento universitario (TAR Toscana n. 631 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Università sospende uno studente dal percorso accademico per condotte reiterate e non volute di ricerca di contatto nei confronti di una collega è legittimo quando l’istruttoria ha accertato una pluralità di comportamenti intrusivi protratti nel tempo, malgrado gli interventi di mediazione dell’Ateneo. La riconducibilità delle condotte alla nozione di molestia sessuale o morale non è condizione necessaria della sanzione, poiché è sufficiente la violazione dei doveri di dignità, rispetto e correttezza imposti agli studenti. La sanzione della sospensione di un anno, misura minima prevista dalla disciplina universitaria, è proporzionata alla gravità e alla reiterazione dei fatti. Non integra ne bis in idem il colloquio compositivo svolto dal Rettore prima dell’avvio del procedimento disciplinare.

Il Fatto

Uno studente ha impugnato il provvedimento con cui l’Università per Stranieri di Siena, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. d), del R.D.L. n. 1071 del 20.06.1935, ne ha disposto l’esclusione temporanea per un anno, con perdita delle sessioni di esami, per i comportamenti tenuti nei confronti di una collega di corso. La vicenda trae origine da un rapporto di frequentazione degenerato: dopo il rifiuto della studentessa e il blocco del numero, il ricorrente aveva inviato messaggi ed email, tentato contatti tramite profili social, cercato la collega nei luoghi da lei frequentati e le erano pervenute comunicazioni da indirizzi anonimi.

Il Senato Accademico, esaminata la relazione della Consigliera di Fiducia, ha ritenuto integrata la violazione degli artt. 7 e 8 del Codice Etico e degli artt. 14 e 15 della Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti, deliberando all’unanimità la sospensione. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, insufficienza della motivazione, sviamento, violazione del principio di proporzionalità e del ne bis in idem.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso. Sul primo e sul terzo motivo ha osservato che l’Ateneo ha adottato il provvedimento al termine di una lunga istruttoria, dalla quale è emerso che il ricorrente ha posto in essere una pluralità di comportamenti reiterati, tutti finalizzati a ottenere un contatto non voluto. Tali condotte, per il loro carattere insistente, hanno concretizzato una intromissione nella sfera privata della studentessa, con insorgenza di uno stato di ansia.

Il Tribunale ha ricostruito la progressione degli episodi: il rifiuto della collega e il blocco del contatto, i successivi messaggi ed email, i tentativi di aggiramento del blocco, i colloqui con la Consigliera di Fiducia, l’incontro con il Rettore e, infine, i messaggi da indirizzo sconosciuto e i pacchi contenenti candele e un’arma giocattolo. Ha precisato che, pur non sussistendo la prova che tutte le comunicazioni anonime siano riconducibili al ricorrente, questi ha comunque posto in essere una pluralità di azioni continue e reiterate, protratte per oltre sei mesi.

Quanto al difetto di motivazione, il Collegio ha rilevato che il provvedimento non si fonda solo sugli artt. 7 e 8 del Codice Etico, ma richiama anche gli artt. 14 e 15 della Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti, la cui violazione è sufficiente a fondare la legittimità della sanzione, a prescindere dalla qualificazione delle condotte come molestie sessuali o morali.

Il Tribunale ha escluso profili di manifesta incongruenza o irragionevolezza, richiamando Cons. St., Sez. IV, n. 5053/2017. Ha poi ritenuto la sanzione proporzionata, trattandosi della misura minima prevista dall’art. 16 del R.D.L. n. 1071/1935. Ha infine escluso la violazione del ne bis in idem, poiché il colloquio con il Rettore, antecedente alla trasmissione formale della relazione della Consigliera di Fiducia, aveva finalità compositiva e non costituiva ammonimento formale. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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