Improcedibile il ricorso dopo il riesame che supera l’atto impugnato (TAR Veneto n. 562 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nuovo provvedimento adottato dall’amministrazione in esecuzione di un’ordinanza cautelare di remand non è meramente confermativo, ma costituisce rinnovata espressione della funzione amministrativa. Esso determina il definitivo superamento delle valutazioni poste alla base dell’atto originariamente impugnato, sicché l’interesse del ricorrente si trasferisce sull’atto che lo ha interamente sostituito. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ove il nuovo atto non sia satisfattivo, oppure la cessazione della materia del contendere, ove il contenuto sia del tutto satisfattivo. L’amministrazione, in sede di riedizione del potere, resta libera di adottare un atto con identico contenuto dispositivo, purché fondato su diversa motivazione o adottato all’esito di un differente procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un compendio industriale produttivo, ha presentato al SUAP comunale una Segnalazione Certificata di Inizio Attività per realizzare un nuovo accesso carrabile con area a parcheggio pertinenziale, dopo aver ottenuto il nulla osta di massima dalla Polizia Locale. Con provvedimento dell’11 agosto 2025 il funzionario comunale ha dichiarato l’inefficacia della SCIA, contestando la mancata motivazione dell’intervento, la presenza di altri due accessi, i profili di sicurezza e fluidità della circolazione e il contrasto con la funzione del tratto stradale interessato.

La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Veneto. Con ordinanza n. 567 del 19 novembre 2025 il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, disponendo l’espletamento di ulteriore istruttoria, anche con sopralluogo in contraddittorio. Il Comune ha riavviato il procedimento e, all’esito del nuovo sopralluogo, ha richiesto l’integrazione documentale entro trenta giorni. Non essendo pervenuta la documentazione, il Comune ha annullato la pratica SCIA. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la proposizione del ricorso, in accoglimento dell’ordinanza cautelare, l’amministrazione ha avviato il riesame e, stante la mancata produzione della documentazione integrativa, ha annullato la pratica. Su tale intervenuto provvedimento, rispetto al quale i termini di impugnativa non sono ancora spirati, deve ritenersi trasferito l’interesse ad agire.

Il Collegio richiama il principio secondo cui il nuovo provvedimento emesso a seguito di remand implica il definitivo superamento delle valutazioni poste alla base del provvedimento iniziale, sicché la parte ricorrente non conserva più interesse alla coltivazione dell’impugnativa proposta, citando TAR Lazio Roma sez. IV, 18 gennaio 2024, n. 888 e TAR Lazio, Sez. I bis, 2 marzo 2026, n. 3906.

Il TAR osserva inoltre che la concessione della misura cautelare del rinvio a nuova determinazione dell’amministrazione non solo anticipa alla sede cautelare gli effetti propri di una pronuncia di merito, ma nella maggior parte dei casi comporta effetti anticipatori irreversibili. La nuova determinazione assunta in esecuzione del rinvio dà vita a un nuovo assetto del rapporto amministrativo sorto dal precedente provvedimento impugnato, quando l’amministrazione effettui una nuova valutazione e adotti un atto espressione di nuova volontà di provvedere, autonomo e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare.

Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, 14/06/2022, n. 4820 e Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5662. Il remand costituisce manifestazione della atipicità della tutela cautelare, consolidata nell’art. 55 c.p.a., che attribuisce al giudice amministrativo l’ampio potere di adottare tutte le misure idonee ad assicurare in via provvisoria gli effetti della decisione. Il nuovo atto, quando non sia meramente confermativo, porta a una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. In sede di riedizione del potere l’amministrazione è libera di adottare un atto con identico contenuto dispositivo ma basato su diversa motivazione o adottato all’esito di un differente procedimento. Le spese di lite sono state compensate, considerate le motivazioni dell’ordinanza di remand e il successivo evolversi della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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