Esclusione per illecito professionale e self-cleaning: la mancata comunicazione dei provvedimenti cautelari integra il giudizio di non affidabilità (TAR Puglia n. 242 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, non risulta manifestamente irragionevole o abnorme la valutazione della Stazione appaltante che ritenga inidonee le misure di self-cleaning adottate dall’operatore economico implicato in vicende penali, a fronte della mancata estromissione o sostituzione del componente del raggruppamento ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023. La mancata tempestiva comunicazione dei provvedimenti cautelari personali o reali, in violazione del dovere di immediata informazione di cui all’art. 96, comma 12, del codice dei contratti pubblici, integra una condotta omissiva obiettivamente rilevante ai fini del giudizio di non affidabilità dell’operatore. In tale contesto, il bilanciamento degli interessi in gioco, ai sensi dell’art. 120, comma 10, c.p.a., deve privilegiare lo spedito svolgimento della procedura selettiva, non ravvisandosi i caratteri della gravità e dell’irreparabilità del pregiudizio, suscettibile di ristoro per equivalente in sede di merito.
Il Fatto
La controversia concerne l’esclusione di un costituendo RTI da una procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali, relativamente al Lotto 12. Il provvedimento espulsivo è stato adottato dalla Stazione appaltante sulla base della contestazione di un illecito professionale, ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. g) e h), del d.lgs. n. 36/2023. In particolare, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una delle società mandanti del raggruppamento è stata coinvolta in vicende penali per reati tributari e per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, che hanno portato all’emissione di provvedimenti cautelari personali e reali. Tali vicende non sono state comunicate alla Stazione appaltante, che ne è venuta a conoscenza solo a seguito di una segnalazione di terzi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, pur nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha rilevato profili di criticità nell’applicazione dell’istituto del self-cleaning. Secondo il Collegio, la mancata estromissione o sostituzione dell’operatore implicato nelle questioni penali, come previsto dall’art. 97, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023, costituisce un elemento che inficia la validità delle misure di conformazione adottate dal raggruppamento.
Quanto alle misure di self-cleaning concretamente poste in essere dall’operatore, il giudice ha osservato che la loro valutazione di inidoneità, operata dalla Stazione appaltante, non presenta caratteri di manifesta irragionevolezza o abnormità. Tale giudizio discrezionale dell’Amministrazione, pertanto, resiste al sindacato giurisdizionale in sede cautelare, pur richiedendo approfondimenti in sede di merito.
Ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dalla mancata tempestiva comunicazione dei provvedimenti cautelari personali o reali emessi nei confronti della società mandante. Il Collegio ha qualificato tale omissione come una condotta obiettivamente rilevante, in quanto contraria al dovere di immediata informazione imposto dall’art. 96, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, e idonea a consolidare il giudizio di non affidabilità dell’operatore economico.
Quanto al fumus, il Tribunale ha quindi ritenuto che le censure proposte non superino il vaglio di ragionevole probabilità di fondatezza, mentre, sul versante del periculum, ha escluso la sussistenza dei requisiti di gravità e irreparabilità del danno, trattandosi di pregiudizio suscettibile di ristoro per equivalente in sede di definizione del merito.
Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il Collegio ha accordato prevalenza allo spedito svolgimento della procedura selettiva, anche in considerazione dell’oggetto del servizio, applicando i principi di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e all’art. 120, comma 10, c.p.a., e ha compensato le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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