Inottemperanza al giudicato e termine di 120 giorni per il pagamento (TAR Lombardia n. 1840 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il provvedimento del giudice ordinario, una volta passato in giudicato, costituisce titolo azionabile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione meramente satisfattiva: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere integralmente decorso prima dell’azione per il recupero coattivo.

Il Fatto

La parte ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che ha accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, quantificata in 500,00 euro annui. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione, che non ha però corrisposto quanto dovuto.

La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo di ordinare all’Amministrazione di conformarsi al giudicato e di corrispondere la somma complessiva di 1.000,00 euro. Ha inoltre domandato la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e la condanna della parte resistente alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Da ciò consegue che l’entità delle somme calcolata dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Il capitale residuo e gli interessi andranno verificati nella loro esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio ha poi verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici hanno dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, con incarico rientrante nei compiti istituzionali e senza compenso. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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