Ricorso ABF inammissibile per incertezza sul petitum e divieto di mutatio libelli (ABF Collegio di Bologna n. 1182 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario la domanda non può essere ampliata con la memoria di replica: è ammessa solo la puntualizzazione delle pretese già formulate nel ricorso, non una mutatio libelli. Il ricorso che disconosca una pluralità di operazioni senza indicarle specificamente e senza determinare con certezza il quantum è inammissibile per carenza degli elementi essenziali del petitum. L’incertezza sull’oggetto del contendere non è superata dalla documentazione prodotta, anche quando gli importi indicati dalle parti non coincidano. Il principio di tutela sostanziale non consente al Collegio di supplire all’onere di specificazione posto a carico del ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver ricevuto, il 6 marzo 2025, la notifica di un pagamento istantaneo non autorizzato di 990,00 euro e di aver subito, nei giorni successivi, ulteriori addebiti, bonifici istantanei, ricariche e prelievi presso ATM, oltre all’attivazione di una carta prepagata. Sostiene la clonazione della propria area di home banking e di non aver mai comunicato a terzi le credenziali né autorizzato le operazioni. Chiede la restituzione di 7.381,67 euro.

L’intermediario resiste, eccependo il difetto di allegazione e sostenendo che le operazioni contestate ammontano a 7.220,48 euro. Ricostruisce la vicenda come conseguenza dell’attivazione, da parte della ricorrente, di una seconda app su altro dispositivo, poi promossa a dispositivo principale previa autenticazione forte. Eccepisce la colpa grave del cliente e l’inammissibilità delle argomentazioni nuove introdotte in replica.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Richiamando la Sez. VI, § 1 delle Disposizioni ABF, ricorda che entro il termine perentorio di venticinque giorni il cliente può depositare memoria di replica, ma resta preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale. L’orientamento consolidato dei Collegi — richiamato con le decisioni Collegio di Bologna n. 21459/2021, Collegio di Torino n. 4374/2020, Collegio di Roma n. 4821/2019 e Collegio di Milano n. 20926/2021 — ammette in replica solo la puntualizzazione delle domande già proposte.

Su questa base l’eccezione dell’intermediario è accolta: le censure nuove, tra cui il riferimento al phishing e alla chiamata verso un numero riconducibile all’intermediario, costituiscono domanda ampliata e non semplice precisazione.

Il Collegio rileva tuttavia un profilo ulteriore e assorbente. Dalla documentazione manca una adeguata determinazione dell’oggetto della domanda. La ricorrente disconosce una pluralità di operazioni per 7.381,67 euro senza produrre un modulo di disconoscimento completo e senza indicare le singole voci che compongono la cifra. L’intermediario, dal canto suo, indica 7.220,48 euro, ma la documentazione dallo stesso prodotta conduce a un totale di 5.298,38 euro.

Si delinea così una carenza degli elementi essenziali del petitum, che la documentazione disponibile non consente di superare. Il Collegio sottolinea il proprio doveroso atteggiamento pro-attivo e la volontà di entrare nel merito in ossequio ai principi di tutela sostanziale, ma rileva che, in assenza di elementi idonei a individuare con sufficiente certezza l’oggetto del contendere e i limiti della decisione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Resta ferma la possibilità di meglio circostanziare la pretesa in un nuovo ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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