Il bonifico disposto dal cliente truffato non è operazione non autorizzata (ABF Collegio di Bologna n. 1181 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento eseguito materialmente dal titolare dello strumento di pagamento, ancorché la volontà sia stata viziata dall’altrui raggiro, costituisce operazione autorizzata e non rientra nella fattispecie dei pagamenti non autorizzati disciplinata dal d.lgs. n. 11/2010. La coartazione della volontà che si colloca a monte dell’operazione non attiva la responsabilità oggettiva dell’intermediario per le operazioni non autorizzate. Resta la verifica della colpa grave del cliente e dell’eventuale concorso di colpa dell’intermediario. È gravemente negligente chi dispone un bonifico verso un soggetto sconosciuto sulla base di una telefonata, per mettere al sicuro i propri risparmi.

Il Fatto

Il ricorrente riceveva un messaggio apparentemente proveniente da un intermediario diverso da quello presso cui intratteneva il conto, con il quale veniva informato dell’esecuzione di un pagamento di € 4.920. Contattava il numero indicato nel messaggio e un sedicente operatore gli preannunciava una chiamata dei Carabinieri. Veniva poi effettivamente contattato da un sedicente maresciallo dell’Arma, da un numero apparentemente corrispondente a quello di una stazione, che lo induceva a recarsi urgentemente in banca per effettuare un bonifico e mettere al sicuro i propri risparmi.

Rimasto in contatto con il malfattore, il ricorrente si recava in banca ed eseguiva un bonifico verso un soggetto indicatogli dal truffatore. Solo in seguito si avvedeva della truffa. Esperito senza esito il reclamo, chiedeva all’Arbitro la restituzione delle somme, deducendo l’anomalia dell’operazione rispetto alla propria normale operatività e lo stato di agitazione che il personale dello sportello avrebbe dovuto notare. L’intermediario non si costituiva.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva anzitutto la mancata costituzione dell’intermediario, ritualmente invitato. La circostanza non comporta automatico accoglimento né inversione dell’onere della prova, ma integra una violazione dell’obbligo di cooperazione al corretto svolgimento del procedimento. Il Collegio invita pertanto l’intermediario a una maggiore collaborazione, qualificando il comportamento come contrario ai principi e ai fini dell’ABF.

Nel merito, è pacifico che l’operazione sia stata posta in essere dallo stesso ricorrente. Richiamato l’orientamento condiviso tra i Collegi, il Collegio osserva che, quando la coartazione della volontà avviene a monte dell’esecuzione e l’operazione è portata a termine direttamente dal cliente, non trovano applicazione le disposizioni sui pagamenti non autorizzati. Ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 11/2010, tali sono soltanto quelli effettuati senza il consenso del pagatore.

Il principio è ribadito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 8671/2024, che richiama la pronuncia della Corte di Giustizia del 2 settembre 2021, causa C-337/20. Diversamente opinando, si attribuirebbero all’intermediario incolpevole tutti i vizi del consenso del cliente, dal dolo alla violenza all’errore. Il previo consenso autorizzativo dell’istante è dunque dirimente per escludere la natura indebita del pagamento e l’obbligo restitutorio dell’intermediario.

Esclusa la questione dell’autenticazione, il Collegio verifica la colpa grave del cliente. La ritiene sussistente: il messaggio proveniva da un intermediario diverso da quello del conto; presentava anomalie grammaticali; invitava a contattare un numero di cellulare sconosciuto; appare inverosimile che, per mettere al sicuro i risparmi, si invii denaro a uno sconosciuto sulla base di una telefonata, sia pur apparentemente proveniente dai Carabinieri.

Non si ravvisa invece un concorso di colpa dell’intermediario: la somma, pur elevata, non è abnorme per una normale operazione di bonifico e il ricorrente non ha manifestato al personale il contesto dell’operazione. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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