Impugnazione estratto di ruolo ammissibile se azionato in liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. V n. 28925 del 02.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo è atto privo di autonoma attitudine lesiva e, di regola, non è impugnabile, poiché il contribuente non ha interesse a contestarne il contenuto. Tuttavia, quando il riscossore abbia fatto valere la pretesa tributaria mediante l’istanza di ammissione al passivo nella liquidazione giudiziale, l’impugnazione dell’estratto di ruolo diviene ammissibile, sussistendo un interesse concreto ad agire del contribuente. Tale interesse consiste nell’evitare l’ammissione al passivo di una somma non dovuta e i conseguenti effetti sulla liberazione degli immobili sottoposti alla procedura. La modifica introdotta dall’art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 al comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, che ha ampliato i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata, si applica ai processi pendenti.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento che assumeva mai notificata, recante iscrizioni a ruolo di tributi erariali per gli anni d’imposta 2016 e 2017. La cartella era a lui intestata quale coobbligato di una società di persone. Il ricorrente deduceva di essere venuto a conoscenza della pretesa solo in data 20 maggio 2020, a seguito dell’insinuazione al passivo esperita dal riscossore nella procedura concorsuale che lo riguardava quale socio.
Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, perché proposto avverso atto non impugnabile. Il contribuente appellava e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’impugnazione. Il contribuente ricorreva allora per cassazione con atto affidato a più motivi, illustrati con memoria, a fronte dei quali il riscossore resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura il diniego di giustizia, per avere la sentenza di merito ritenuto inammissibile il ricorso in quanto diretto a impugnare l’estratto di ruolo. Il contribuente sosteneva di non aver affatto opposto l’estratto, bensì la cartella di pagamento.
La Corte muove dalla giurisprudenza nomofilattica secondo cui, ai fini dell’ammissibilità della domanda di insinuazione proposta dall’agente della riscossione e della verifica del credito tributario, non occorre che la pretesa sia provata da atti notificati: è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo. A fronte di tale produzione, spetta al contribuente provare fatti estintivi o modificativi della pretesa. Ne deriva che resta fermo l’accertamento dei gradi di merito, secondo cui il ricorrente ha impugnato un estratto di ruolo, atto rispetto al quale di regola non sussiste interesse ad impugnare.
La Corte rileva però che il contribuente ha proposto il ricorso perché l’estratto di ruolo è stato fatto valere nell’ambito della liquidazione giudiziale, circostanza prospettata sin dall’originario ricorso. L’impugnazione è sorta dall’istanza di ammissione al passivo proposta dal riscossore nella procedura concorsuale della società di persone, ancora pendente.
Richiamando la Sez. V n. 6269 del 09.03.2025, la Corte afferma che la modifica apportata dall’art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 al comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 si applica ai processi pendenti. Ove l’opposizione non fosse ammissibile, il ricorrente subirebbe un pregiudizio concreto, consistente nell’ammissione al passivo di una somma non dovuta, non annullata dal giudice tributario competente, con effetti sull’estinzione dei debiti e sulla liberazione degli immobili sottoposti alla procedura.
Sussiste dunque, nella concreta vicenda, l’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo. La sentenza è cassata con rinvio per l’esame del merito; gli ulteriori motivi restano assorbiti. Il rinvio è disposto alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.