Compensazione spese per cessata materia del contendere da annullamento in autotutela (Cass. civ. Sez. V n. 20754 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato non comporta necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua a una manifesta illegittimità dell’atto sussistente sin dal momento della sua emanazione. In tale ipotesi la compensazione delle spese di lite è ammessa ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, purché fondata su gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Il sindacato di legittimità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., resta limitato a verificare che le ragioni addotte non siano illogiche o erronee, restando la valutazione riservata al giudice di merito.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento recante due cartelle esattoriali relative a debiti erariali di una società di cui era stato amministratore. Le cartelle erano state annullate in sede cautelare dalla competente commissione di primo grado, in quanto riferibili a un soggetto estraneo al debito.

La commissione adita dichiarava la cessata materia del contendere, avendo l’agente della riscossione annullato in autotutela gli atti prodromici, e compensava le spese. La C.T.R. del Veneto confermava la compensazione, escludendo che la definizione del giudizio derivasse da soccombenza dell’amministrazione. Il contribuente ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e l’omessa pronuncia sulle spese della fase cautelare.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis. L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 156 del 2015, consente la compensazione in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da motivare espressamente. Il rinvio operato all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. va letto alla luce dell’intervento additivo di Corte cost. n. 77 del 2018.

La Corte richiama la distinzione tra la compensazione ope legis dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 — dichiarato illegittimo da Corte cost. n. 274 del 2005 nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dalla definizione delle pendenze — e la compensazione giudiziale ex art. 15. Solo quest’ultima, frutto di una valutazione complessiva della lite, può fondare il provvedimento sulle spese.

Il collegio richiama i propri precedenti (Cass. n. 19947 del 2010, Cass. n. 22231 del 2011, Cass. n. 3950 del 2017) per affermare che, in caso di annullamento in autotutela, la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale presuppone un’illegittimità manifesta e originaria dell’atto. Verifica poi che il sindacato di legittimità è una verifica “in negativo”: la Corte accerta che le ragioni della compensazione non siano illogiche o erronee, secondo la elasticità del potere di compensazione (Corte cost. n. 157 del 2014).

Nel caso concreto, la cessazione della materia del contendere non dipendeva da un vizio originario dell’atto, bensì da un fatto sopravvenuto ed estraneo all’agente della riscossione. La motivazione della C.T.R. risulta coerente con i principi richiamati, sicché il primo motivo è infondato e il secondo, sulle spese della fase cautelare, resta assorbito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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