Accertamento bancario, onere probatorio analitico del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 15264 del 08.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili. Il giudice di merito è tenuto a effettuare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite, rispetto a ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello del contribuente, riformando la decisione di primo grado che aveva respinto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010. Il giudice d’appello, sulla base della documentazione prodotta, aveva ritenuto regolare la contabilità, riscontrando la coincidenza dei conti bancari con le fatture emesse e con i valori dichiarati.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, censurando rispettivamente l’omesso esame dell’appello incidentale, la violazione della disciplina sulle presunzioni bancarie e il vizio di motivazione. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per omesso esame dell’appello incidentale e la violazione dell’art. 112 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente ha riprodotto solo parzialmente l’atto introduttivo, sicché non è possibile stabilire se il giudice d’appello sia incorso nell’asserito errore. La censura è inoltre esclusa come violazione dell’art. 112 c.p.c., trattandosi di questione processuale e non sostanziale.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ribadisce che, in materia di accertamenti bancari, il contribuente deve dimostrare in modo analitico l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili. Il giudice di merito deve quindi procedere a una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove, con riferimento a ogni singola movimentazione, esplicitando l’esito di tale valutazione in motivazione. La CTR non aveva preso affatto in considerazione le risultanze probatorie ai fini del superamento della presunzione legale.

Il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione apparente, è stato rigettato. La Corte richiama il principio secondo cui tale vizio sussiste solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla. Nel caso di specie il percorso motivazionale risulta, seppure sinteticamente, ricostruibile.

La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la questione alla luce del corretto criterio probatorio e provveda anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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