Cumulabilità tra indetraibilità dell’IVA e responsabilità solidale del cessionario (Cass. civ. Sez. 5 n. 9803 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di operazioni inesistenti, alla luce dei principi enunciati dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 10 luglio 2025, causa C-276/24, Konreo, il rimedio dell’indetraibilità dell’IVA da parte del cessionario, previsto dall’art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633/1972, concorre e si cumula con il diverso e autonomo rimedio della responsabilità solidale del medesimo cessionario per l’IVA non versata dal cedente, di cui all’art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972, senza che si configuri una violazione dei principi di neutralità e proporzionalità dell’imposta. L’Amministrazione finanziaria non è tenuta ad operare una scelta tra il diniego del diritto a detrazione e l’attuazione della responsabilità solidale, trattandosi di due rimedi distinti che perseguono obiettivi complementari: l’uno volto a neutralizzare gli effetti della detrazione illegittima, l’altro a garantire all’Erario la riscossione dell’imposta non versata dal cedente. L’onere probatorio dell’Amministrazione, quanto al primo rimedio, grava sulla dimostrazione della consapevolezza o conoscibilità della frode in capo al cessionario.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso dalla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate per l’anno d’imposta 2006, con il quale era stata contestata l’indetraibilità dell’IVA assolta su fatture relative all’acquisto di autovetture dalla cedente, ritenuta una mera cartiera. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, riteneva legittima la ripresa, ravvisando la prova della partecipazione della contribuente alla frode e la sua conoscibilità.
La società ricorreva per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per la mancata considerazione della dedotta duplicazione del carico impositivo: la stessa operazione di acquisto era stata oggetto sia della cartella di pagamento notificata dalla Direzione provinciale di Foggia ai sensi dell’art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, per l’IVA non versata dalla cedente, sia dell’avviso di accertamento emesso dalla Direzione provinciale di Bolzano, per l’indetraibilità dell’imposta versata alla medesima cedente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, incentrati sull’asserita illegittimità dell’applicazione cumulativa dei due rimedi. Dopo aver ricostruito la disciplina dell’art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, che configura una presunzione relativa di conoscibilità del mancato versamento dell’IVA da parte del cedente, fondata sull’elemento oggettivo della cessione a prezzo inferiore al valore normale, la Corte ha richiamato i principi della giurisprudenza unionale, da ultimo ribaditi dalla sentenza Corte di giustizia UE, 10 luglio 2025, causa C-276/24, Konreo.
Da tale pronuncia emerge che il sistema della direttiva IVA consente all’Amministrazione finanziaria di applicare autonomamente e cumulativamente, in situazione di frode, il diniego del diritto a detrazione e la responsabilità solidale, senza ledere il principio di proporzionalità. Il diniego della detrazione e l’attuazione della responsabilità solidale perseguono, infatti, due obiettivi distinti e complementari: il primo opera sul piano del rapporto tra fisco e acquirente, impedendo al soggetto passivo che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare alla frode di avvalersi della detrazione; il secondo garantisce all’Erario una riscossione efficace dell’IVA presso il soggetto che, in solido con il cedente, è tenuto al pagamento dell’imposta non versata.
La Corte ha quindi superato il precedente orientamento, espresso dall’ordinanza Cass. n. 2853 del 2019, che riteneva i due rimedi alternativi in ragione della presupposta diversità delle fattispecie: l’art. 60-bis implicherebbe l’effettività dell’operazione, l’art. 21, settimo comma, ne presupporrebbe l’inesistenza. Tale ricostruzione deve ritenersi ormai superata, non essendovi duplicazione di versamento in capo al cessionario in mala fede: l’imposta non detratta non è la stessa che egli è tenuto a corrispondere all’Erario in forza della garanzia legale, trattandosi di obblighi giuridicamente distinti, con conseguente esclusione di un arricchimento senza causa dell’Amministrazione finanziaria.
Con riferimento al quarto e quinto motivo, relativi alla violazione delle regole sull’onere della prova e sul ragionamento presuntivo, la Corte li ha disattesi, ritenendo che il giudice di merito si fosse correttamente attenuto ai principi in materia di operazioni soggettivamente inesistenti. Gli elementi indiziari valorizzati – trasporto diretto dei veicoli, pagamenti anticipati, non convenienza economica della triangolazione, natura di cartiera della cedente – erano dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, sicché la valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, non poteva essere rivisitata sulla base delle censure proposte.
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Nota della Redazione
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