Regolarizzazione fiscale scommesse, CTD cessato non è sanabile (Cass. civ. Sez. V n. 30023 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regolarizzazione fiscale dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, la procedura prevista dall’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 presuppone che il centro di trasmissione dati (CTD) sia attivo alla data del 30 ottobre 2014. Il bookmaker estero, aderendo alla sanatoria, non può quindi regolarizzare la posizione fiscale del CTD già cessato, difettando il presupposto temporale della procedura. L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto per relationem quando l’atto richiamato sia allegato, riprodotto nel contenuto essenziale o già conosciuto dal contribuente; la mancata allegazione di un documento non incide sulla validità dell’atto se la motivazione risulta comunque sufficiente. Nei confronti del soggetto non collegato al totalizzatore nazionale l’accertamento induttivo si fonda su presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Il Fatto

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto nei confronti di una società estera operante nella raccolta di scommesse, ha emesso un avviso di accertamento per il recupero dell’imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse relativa al 2013. Destinatario è il titolare del CTD, coobbligato solidale con la società, la quale aveva aderito alla procedura di regolarizzazione fiscale.

Il contribuente ha impugnato l’atto. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha respinto il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha rigettato l’appello. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui l’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’avviso. Il motivo è fondato, perché la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione sul punto. Tuttavia, trattandosi di questione di puro diritto, la Corte decide direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., richiamando il principio di economia processuale e la ragionevole durata del processo.

Nel merito, la Corte rileva che il contribuente ha ammesso e documentato di aver cessato l’attività di centro di trasmissione dati dal 10 giugno 2013. La società estera, aderendo alla procedura di cui all’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 e all’art. 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015, entrambe successive alla cessazione, non avrebbe mai potuto regolarizzare la posizione del contribuente, difettando il presupposto che il CTD fosse attivo alla data del 30 ottobre 2014. In tal senso la giurisprudenza consolidata della Corte, richiamata da Cass. n. 7673/2025.

Quanto alla motivazione per relationem, l’avviso è ampiamente motivato in ordine agli elementi essenziali della pretesa, sicché il contribuente ha potuto contestarne efficacemente l’an e il quantum debeatur. Richiamando Cass. n. 8016/2024 e Cass. n. 2614 del 2016, la Corte distingue il piano della motivazione da quello della prova della pretesa impositiva: la mancata allegazione di un documento non rileva se la motivazione è comunque sufficiente.

Sul quarto motivo, la Corte conferma che nei confronti del soggetto operante contra legem, non collegato al totalizzatore nazionale, l’amministrazione può fondare l’accertamento su presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare, con inversione dell’onere della prova, che l’imponibile è stato conseguito in misura inferiore. Il quinto e il sesto motivo sono dichiarati inammissibili, il primo per manifesta infondatezza della motivazione apparente, il secondo perché il travisamento della prova va fatto valere con gli strumenti corretti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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