Operazioni soggettivamente inesistenti: prova della consapevolezza e diligenza dell’operatore (Cass. civ. Sez. V n. 30439 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA e di imposte dirette, quando l’Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche inserite in una frode carosello, essa ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta, dimostrabile anche in via presuntiva. Non è tuttavia necessaria la prova di una partecipazione fattiva o di una connivenza piena: è sufficiente la mera conoscibilità da parte del contribuente, il quale avrebbe dovuto accorgersene usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la massima diligenza esigibile, non assumendo rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici.

Il Fatto

Una società operante nel settore della compravendita di prodotti di telefonia riceveva un avviso di accertamento per II.DD. e IVA per il periodo d’imposta 2005, emesso sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza che contestava operazioni soggettivamente inesistenti e una frode carosello. Le riprese riguardavano l’indebita detrazione d’imposta, la mancata regolarizzazione di acquisti comunitari, l’omessa presentazione dei modelli INTRASTAT, l’indebito utilizzo di plafond, l’infedele dichiarazione IVA, la deduzione di costi riconducibili a illecito penale e la conseguente determinazione dell’IRAP.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso introduttivo, escludendo la prova della partecipazione consapevole della società alla frode. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; la contribuente rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la motivazione irriducibilmente contraddittoria e il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado. La Corte lo rigetta, ricordando che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando non rende percepibile il fondamento della decisione. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità è ridotto al “minimo costituzionale”, restando denunciabili solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile e la motivazione perplessa. Quanto alla motivazione per relationem, essa non è di per sé nulla se le ragioni della decisione restano attribuibili all’organo giudicante. Nel caso concreto il giudice d’appello non si era limitato a riprodurre la decisione di primo grado, ma aveva ricostruito il quadro indiziario alle pagine successive.

Il secondo motivo è invece fondato e costituisce il nucleo del principio. Il giudice d’appello aveva qualificato le contestazioni come relative a operazioni soggettivamente inesistenti, ma aveva poi richiesto la prova della “consapevolezza” della partecipazione alla frode, della “compartecipazione consapevole” e del “concorso nella frode scoperta”. Secondo la Corte questa impostazione è errata: richiamando Cass. Sez. 5 n. 9851 del 2018 e la conforme ordinanza n. 27555 del 2018, non è necessaria la consapevolezza piena, essendo sufficiente e idonea la mera conoscibilità da parte della società, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta.

Il giudice di merito aveva dunque parametrato la propria valutazione alla partecipazione consapevole, ritenendola erroneamente il limite di prova imposto dalla giurisprudenza di legittimità. Ne consegue la necessità di una nuova valutazione del compendio probatorio. Nel rinnovato esame, il giudice del rinvio dovrà seguire il corretto procedimento logico nella valutazione degli indizi, desumendo gravità, precisione e concordanza da un esame complessivo e non atomistico, secondo il richiamo a Cass. n. 12002 del 2017 e Cass. n. 5374 del 2017. Rileva che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice, fermo il diritto del contribuente alla prova contraria.

L’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo, sul travisamento della prova, e il quarto, sull’omesso esame di fatti decisivi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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