Omessa pronuncia sulle aree esterne nella rendita catastale: cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 21979 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la sentenza del giudice tributario di appello che, investita della domanda dell’Ufficio volta a verificare la legittima inclusione di talune componenti edilizie nella rendita catastale, si limiti a pronunciare su una sola di esse — rispetto alla quale il contribuente abbia prestato acquiescenza — omettendo di esaminare le altre, pur specificamente censurate con il motivo di gravame. In tal caso, la decisione non definisce il thema decidendum, sicché il ricorso per cassazione è accolto e la causa è rinviata al giudice di merito, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Il Fatto
A seguito di dichiarazione DOCFA, l’Ufficio rettificava la rendita catastale di un immobile, portandola da euro 638.602,98 a euro 798.000. La rettifica si fondava sull’omessa indicazione in dichiarazione di alcune componenti edilizie, tra cui le sistemazioni esterne, il piazzale di parcheggio, l’area verde e le c.d. pick tower. Il contribuente impugnava l’avviso e la Commissione Tributaria Provinciale ne accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima l’inclusione delle sole strutture di sostegno.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, dolendosi anche del mancato esame della rilevanza delle aree esterne ai fini della stima. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto rigettava l’appello, limitandosi però a trattare la questione delle pick tower. Avverso tale sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi riferiti alla nullità della sentenza per omessa pronuncia e per omessa motivazione; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia ha dedotto la nullità della sentenza per aver la Corte territoriale omesso di pronunciare sulla domanda di accertamento della legittima inclusione nella rendita catastale delle sistemazioni esterne adibite a piazzale e parcheggio e delle aree verdi. Il secondo motivo ha prospettato il vizio di omessa motivazione sulla medesima questione.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, la ricorrente ha riprodotto l’atto di appello, evidenziando come la CGT avesse pronunciato esclusivamente sui “soppalchi in acciaio (cd. pick tower)”, confermando la decisione di primo grado di ritenerli esclusi dalla stima, senza considerare le aree a parcheggio, piazzale e quelle a verde, che pure erano state computate nell’avviso di accertamento.
La Corte ha rilevato che il giudice d’appello ha trattato la sola questione delle strutture di sostegno, rispetto alla quale l’Ufficio ha prestato acquiescenza, omettendo di pronunciarsi sul diverso motivo di gravame concernente l’esclusione delle aree esterne dalla stima. Tale omissione integra un vizio di omessa pronuncia, essendo il giudice vincolato a decidere su tutte le domande formulate e sulle eccezioni proposte.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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