Onere della prova della consapevolezza nelle operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 21612 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’operazione economica è effettiva ed esistente, ma la fattura è emessa da un soggetto diverso da quello che ha realmente posto in essere la cessione o la prestazione. L’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il destinatario fosse consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente. Incombe invece sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze del caso concreto. Non assumono rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

Il Fatto

La controversia ha origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente una ripresa a titolo di IVA, indebitamente detratta attraverso l’utilizzo di una fattura relativa a un’operazione soggettivamente inesistente. La ripresa scaturiva da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, dal quale emergeva che una società aveva contabilizzato una fattura passiva per l’acquisto di un’autovettura, emessa da un fornitore ritenuto coinvolto in un sodalizio operante nel commercio di autoveicoli e dedito a illeciti fiscali.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, rilevando che non era provato il consapevole coinvolgimento del contribuente nella vicenda evasiva, poiché l’Amministrazione aveva omesso qualsiasi indagine sulla conoscenza o conoscibilità del meccanismo frodatorio. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del riparto dell’onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti. Muovendo dalla distinzione tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva, il Collegio ribadisce che in quest’ultimo caso l’operazione è reale, ma la fattura proviene da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione, della quale il cessionario è stato effettivamente destinatario.

Su questa base la Corte conferma l’orientamento già espresso in precedenza (ex multis, Cass. n. 24322 del 2018): l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche per indizi, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, intesa come disponibilità di elementi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto. Solo così si giustifica lo spostamento sul contribuente della prova contraria.

Il ricorrente sosteneva che l’Ufficio avesse assolto al proprio onere mediante la motivazione dell’atto, ricca di elementi presuntivi desunti dall’attività investigativa. La Corte non accoglie questa lettura. Richiamando anche Cass. n. 24471 del 2022, Cass. n. 27566 del 2018 e Cass. n. 9851 del 2018, precisa che il contribuente deve dimostrare l’assenza di consapevolezza e l’adozione della diligenza massima esigibile, senza che rilevino la regolarità della contabilità e dei pagamenti o l’assenza di benefici.

Nel caso concreto la sentenza impugnata risulta conforme a tale indirizzo, avendo incentrato la decisione sul mancato adempimento dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione in ordine alla conoscenza o conoscibilità del meccanismo frodatorio. La Corte sottolinea, inoltre, che la contestazione riguardava la fatturazione di una unica operazione rispetto a oltre cento acquisti, circostanza che rafforza la valutazione di non consapevolezza. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, senza statuizione sulle spese di lite per la mancata costituzione della parte intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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