Esenzione IMU post-sisma richiede inagibilità di fatto e sgombero (Cass. civ. Sez. V n. 21647 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dal d.l. 6 giugno 2012, n. 74, art. 8, comma 3, conv. in l. 1° agosto 2012, n. 122, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 presuppone che gli stessi siano distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. La ratio di eccezionalità della norma impone la loro inutilizzazione di fatto, non essendo logicamente concepibile un vantaggio fiscale connesso all’incidenza rovinosa degli eventi sismici in presenza del godimento totale o parziale dei fabbricati. L’inagibilità parziale, inoltre, si raccorda pur sempre a un provvedimento contingibile e urgente di sgombero e presuppone l’esistenza di un bene unitariamente accatastato, rispetto al quale non è possibile una quantificazione parziale dell’esenzione riferita alla sola parte inagibile.

Il Fatto

Una società impugna un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta per l’anno 2012, deducendo l’esenzione prevista per i fabbricati ubicati nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012. Sia il giudice di primo grado sia la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 1021/2021, rigettano l’impugnazione e confermano la pretesa dell’ente impositore.

La società ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; il Comune resiste con controricorso e deposita memoria.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono trattati congiuntamente perché connessi, poiché entrambi prospettano la medesima quaestio iuris: la ricorrente assume che l’inagibilità parziale accertata con riferimento a una porzione dell’immobile dovrebbe estendersi all’intero fabbricato, fondando così il diritto all’esenzione.

La Corte ricostruisce la norma tributaria di favore, inserendola nel quadro degli interventi di sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici. Il testo dell’art. 8, comma 3, richiamato ratione temporis, subordina l’esenzione ai fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

Sul piano interpretativo, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’eccezionalità della ratio normativa — concedere l’esenzione per il periodo strettamente necessario alla reintegrazione dell’utilizzabilità secondo la originaria destinazione — presuppone la inutilizzazione di fatto dei fabbricati. Non è logicamente concepibile un vantaggio fiscale connesso all’incidenza rovinosa degli eventi sismici in presenza del godimento totale o parziale dei fabbricati (Cass., 20 dicembre 2022, n. 37343).

La Corte aggiunge che tale interpretazione non contrasta con le indicazioni di prassi evocate dalla ricorrente: l’inagibilità parziale presa in considerazione si raccorda pur sempre a un provvedimento contingibile e urgente di sgombero e presuppone l’esistenza di un bene unitariamente accatastato, rispetto al quale non è possibile una quantificazione parziale dell’esenzione riferita alla sola parte inagibile.

Nel caso concreto, il giudice del gravame ha escluso che la pretesa inagibilità trovasse riscontro in un provvedimento di sgombero e ha accertato in fatto, alla stregua della consulenza tecnica d’ufficio, il difetto dell’inagibilità e del nesso causale con il sisma. I motivi sono pertanto ritenuti inammissibili, poiché non tengono conto della connotazione catastale dei beni e non censurano il difetto del provvedimento di sgombero. Il primo motivo, in particolare, si risolve in una personale rilettura della perizia volta a sollecitare un inammissibile riesame del merito.

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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