L’irregolare svolgimento del servizio di raccolta non esenta dalla TARSU ma comporta solo la riduzione tariffaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 19136 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, l’irregolare o insufficiente svolgimento del servizio di raccolta nella zona in cui è ubicato l’immobile non comporta l’esenzione dal tributo, ma solo la riduzione tariffaria ex art. 59 d.lgs. n. 507/1993, atteso che la tassa è dovuta purché il servizio sia stato istituito, a prescindere dal suo corretto funzionamento e dalla sua utilizzazione da parte dell’utente. Il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico della effettiva erogazione del servizio in grave difformità dalle previsioni normative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione. Il giudice di merito non può fondare la decisione su una causa petendi diversa da quella dedotta dalle parti, introducendo d’ufficio elementi estranei al thema decidendum.

Il Fatto

A una società, operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti, era stato notificato un avviso di accertamento per infedele denuncia TARSU relativo agli anni dal 2006 al 2010, emesso dal concessionario del Comune per la gestione del tributo. La contribuente aveva impugnato l’atto, deducendo la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e l’insussistenza del presupposto impositivo, in quanto presso la propria sede non era stato attivato il servizio di raccolta, essendo i rifiuti smaltiti direttamente all’interno della struttura.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva confermato l’avviso, ritenendo che la società, smaltendo i propri rifiuti nell’impianto riconducibile all’amministrazione comunale, traesse un beneficio dal servizio. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso relativi alla violazione dell’art. 62 d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 112 c.p.c., attenendo alla medesima tematica della tassabilità dei rifiuti prodotti dagli impianti di smaltimento. Il giudice di legittimità ha rilevato che il giudice d’appello aveva fondato la decisione su un criterio di tipo sinallagmatico e patrimoniale, incentrato sul presunto beneficio economico ritratto dalla società dall’utilizzo dell’impianto, senza verificare l’effettiva istituzione e attivazione del servizio di raccolta presso la sede dell’utenza.

La Corte ha richiamato il principio per cui l’irregolare o insufficiente svolgimento del servizio non comporta l’esenzione ma solo la riduzione tariffaria ex art. 59 d.lgs. n. 507/1993 (Cass. n. 14541 del 2015), precisando che il diritto alla riduzione presuppone un accertamento specifico dell’effettiva erogazione del servizio in grave difformità, il cui onere probatorio grava sul contribuente (Cass. n. 22767 del 2019; Cass. n. 3265 del 2019). La tassa risulta dovuta purché il servizio sia stato istituito, a prescindere dal suo corretto funzionamento.

La Corte ha inoltre rilevato che nella sentenza impugnata non era specificato se i rifiuti fossero stati prodotti nella sede ove la società gestiva la discarica o in altro luogo, accertamento che compete al giudice di merito. Il giudice di appello aveva introdotto d’ufficio fatti e circostanze estranei al thema decidendum, pronunciando ultra petita e violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *