Compensazione delle spese tributarie solo con gravi ragioni espressamente motivate (Cass. civ. Sez. V n. 20761 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la compensazione delle spese di giudizio disposta ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 è legittima soltanto in caso di soccombenza reciproca o quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. La gravità ed eccezionalità delle ragioni è correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente, da valutare in relazione a fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazione della regola della soccombenza. Il potere di compensare le spese ha natura discrezionale, con sindacato in cassazione limitato a verificarne la coerenza e la razionalità della motivazione; è pertanto censurabile la decisione che si limiti a disporre la compensazione nel dispositivo, senza esplicitare le ragioni che la giustificano.
Il Fatto
I contribuenti impugnavano un avviso di accertamento catastale relativo a un’unità immobiliare inserita in una villa d’epoca, chiedendo l’annullamento e la conferma del classamento proposto con variazione Docfa. La commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso quanto all’unità immobiliare censita nella categoria A/2 anziché A/8. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in riforma parziale, confermava la decisione di prime cure e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 per avere il giudice d’appello disposto la compensazione senza motivare le gravi ed eccezionali ragioni. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso incidentale su due motivi, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione delle norme sul classamento catastale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare il ricorso incidentale dell’amministrazione finanziaria. Quanto al primo motivo, i giudici richiamano l’ordinanza n. 10947 del 2024, secondo cui l’annullamento parziale in autotutela o il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa non rientra nella previsione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e non comporta cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse delle parti alla pronuncia sulla residua pretesa erariale. Il motivo è quindi infondato.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che il classamento non trova oggi precisi riferimenti normativi, demandando il d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 9 all’Ufficio tecnico erariale l’elaborazione di gruppi, categorie e classi. I criteri di distinzione tra le categorie restano incerti, con la conseguenza che, in caso di impugnazione sul classamento, l’apprezzamento del giudice di merito è riconducibile a una valutazione in fatto, censurabile in cassazione solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. o per omessa motivazione. Nel caso concreto, la sentenza d’appello ha ampiamente motivato sulla categoria attribuibile, rilevando l’assenza delle caratteristiche tipologiche della villa. La censura dell’amministrazione è pertanto inammissibile.
Passando al ricorso principale, la Corte ricostruisce il quadro normativo dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo applicabile ratione temporis, come risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 156 del 2015. La compensazione è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, con richiamo alle coordinate ermeneutiche della Corte cost. n. 77 del 2018. Il rapporto tra regola della soccombenza e regola speciale della compensazione è costruito in termini di norma generale-norma eccezionale, con la seconda che modula la prima secondo il principio di proporzionalità.
La Corte ribadisce infine che il potere di compensare le spese ha natura discrezionale: il sindacato di legittimità non investe l’opportunità della scelta, ma la coerenza e razionalità della motivazione. Resta censurabile la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. Nella specie, i giudici d’appello si sono limitati a compensare le spese nel dispositivo, senza esplicitare le ragioni. Il ricorso principale è accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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