Rimborso previdenza complementare: onere probatorio del rendimento e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 5 n. 19486 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prestazioni erogate da fondi previdenziali integrativi a capitalizzazione, il regime agevolato della ritenuta del 12,50% si applica esclusivamente alla parte di capitale corrispondente al rendimento derivante dall’effettivo investimento sul mercato finanziario delle somme accantonate. L’onere di dimostrare tale provenienza grava sul contribuente che agisce per il rimborso, quale attore in senso sostanziale. Il relativo onere probatorio non può ritenersi assolto mediante il mero rinvio a una certificazione del datore di lavoro o a una consulenza di parte, ove questi documenti non rechino alcuna specificazione dei criteri utilizzati per quantificare la voce rendimento. È affetta da motivazione apparente la sentenza di merito che accolga la domanda sulla base di un richiamo astratto e generico alla documentazione prodotta, senza dare conto delle ragioni per cui essa sia idonea a superare il vaglio di cui sopra.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle ritenute operate dal datore di lavoro al momento della liquidazione della quota di partecipazione al Fondo di previdenza integrativa complementare P.I.A., applicando l’aliquota media ex art. 16 TUIR anziché quella del 12,50%, ritenuta dovuta ai sensi dell’art. 6 della legge n. 482/1985. Dopo l’accoglimento in primo grado, la Commissione tributaria regionale del Lazio, in sede di rinvio a seguito della cassazione con l’ordinanza n. 20867/2014, accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, disponendo il rimborso in conformità alle risultanze di una perizia e di una certificazione prodotte dal contribuente, quantificate in una certa somma. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di sei motivi. Il contribuente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendo fondato il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, con conseguente assorbimento dei restanti. Il giudice di legittimità premette che, alla stregua dell’orientamento consolidato dopo le Sezioni Unite n. 13642/2011, per le prestazioni erogate da fondi previdenziali a capitalizzazione, la ritenuta agevolata del 12,50% si applica ai soli importi derivanti dall’effettivo investimento sul mercato finanziario del capitale accantonato, la cui prova incombe sul contribuente che impugna il rigetto dell’istanza di rimborso.
La Corte richiama il proprio precedente di cui a Cass. n. 6242/2025, ribadendo che il contribuente è tenuto a dimostrare quale parte dell’indennità ricevuta sia ascrivibile a rendimenti frutto di investimento sui mercati di riferimento, senza che tale onere possa ritenersi assolto tramite il mero rinvio al conteggio proveniente dal datore di lavoro, ove questo non contenga specificazioni sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento. Viene altresì escluso che possa considerarsi tale il rendimento corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio del datore di lavoro, poiché detto fattore costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non il frutto dell’investimento degli accantonamenti sul libero mercato.
Alla luce di tale quadro, la motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto carente, avendo il giudice del rinvio fondato la propria decisione su un richiamo astratto e generico alla documentazione prodotta, senza specificarne il contenuto e la coerenza rispetto agli accertamenti demandati dalla precedente sentenza di cassazione. La Corte precisa che il riferimento all’omessa indicazione di un minore importo da parte dell’Agenzia è inconferente, atteso che l’onere probatorio grava sul contribuente. Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché dia analiticamente conto delle ragioni per cui la documentazione prodotta possa ritenersi idonea a soddisfare l’onere probatorio.
Nota della Redazione
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