Declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività in materia di emersione (TAR Lombardia n. 3018 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È irricevibile per tardività il ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto di un’istanza di emersione, qualora l’Amministrazione dimostri che il diniego sia stato comunicato nelle forme di legge e che l’interessato, o il suo difensore, ne abbia avuto piena conoscenza. La comunicazione effettuata al datore di lavoro, quale soggetto che ha presentato l’istanza, integra il presupposto per la decorrenza del termine di impugnazione, così come la comunicazione personale all’indirizzo dichiarato, ancorché lo stesso risulti “sconosciuto”, e la risposta a una richiesta di informazioni sui dati della pratica inoltrata dal legale di fiducia.
Il Fatto
La Prefettura aveva rigettato un’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro di un cittadino straniero ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, per mancato riscontro a una richiesta di integrazione documentale. Il provvedimento era stato comunicato a mezzo raccomandata al datore di lavoro, tornata al mittente per compiuta giacenza, e personalmente al ricorrente all’indirizzo dallo stesso dichiarato, con esito di “sconosciuto”.
Avverso tale diniego veniva proposto ricorso dal lavoratore, che chiedeva l’annullamento dell’atto. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, sospendeva l’efficacia del provvedimento e ordinava il riesame; in corso di giudizio, la Prefettura depositava documentazione comprovante le avvenute comunicazioni del diniego nel corso del 2021 e del 2023. Il ricorso risultava notificato il 18.06.2025, oltre il termine decadenziale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha ravvisato i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 cod. proc. amm., avendo rilevato l’evidente tardività del ricorso.
La decorrenza del termine di impugnazione è stata ancorata alla prova, fornita dall’Amministrazione resistente, dell’avvenuta comunicazione del provvedimento di diniego. In particolare, la comunicazione era stata perfezionata il 16.10.2021 mediante raccomandata a/r indirizzata al datore di lavoro, soggetto che aveva formalmente presentato l’istanza di emersione e che, pertanto, era destinatario legittimo della notizia del provvedimento conclusivo del procedimento.
Il Collegio ha inoltre valorizzato la circostanza che il diniego era stato comunicato personalmente al ricorrente all’indirizzo dallo stesso dichiarato, con raccomandata n. 15486712716-7 del 15.09.2021, ancorché restituita al mittente per l’esito di “sconosciuto”. Depone, infine, per la piena conoscenza del provvedimento la nota con cui la Prefettura, riscontrando l’istanza di informazioni inoltrata via PEC dal difensore del ricorrente, aveva comunicato l’avvenuto rigetto e indicato gli estremi del diniego.
Alla luce di tali elementi, il ricorso proposto nel giugno 2025 è stato dichiarato irricevibile per intervenuta decadenza, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.