Silenzio-inadempimento sulla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione: non basta una nota soprassessoria (TAR Abruzzo n. 548 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mera nota con cui l’Amministrazione si limita a rappresentare la pendenza di altro contenzioso non costituisce una risposta espressa idonea a soddisfare l’obbligo di provvedere sull’istanza del privato. In presenza di una richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, la Prefettura è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel merito, anche quando sia in corso un giudizio sulla revoca del nulla osta al lavoro subordinato. L’inerzia serbata oltre i termini determina l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a., con obbligo dell’Amministrazione di provvedere nel termine di trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte ricorrente, si procede alla nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava alla Prefettura un’istanza volta a ottenere il rilascio dell’autorizzazione per conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione, in connessione con una pratica di lavoro subordinato. L’Amministrazione non forniva risposta espressa nel merito e l’interessato proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio, eccependo che non era possibile assumere alcuna determinazione perché risultava pendente un ricorso sulla revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza formatasi in numerosi giudizi analoghi, ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. L’Amministrazione non ha dimostrato di aver fornito una risposta espressa nel merito all’istanza del privato: la semplice comunicazione con cui si segnala la pendenza di altro contenzioso non può essere qualificata come una risposta idonea a definire il procedimento. Sul punto, il TAR ha richiamato i propri precedenti (nn. 288 e 295 del 2025), confermando che la nota soprassessoria non soddisfa l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
La pendenza di un giudizio relativo alla revoca del nulla osta al lavoro subordinato non giustifica l’inerzia della Prefettura, la quale conserva il potere-dovere di pronunciarsi sulla specifica istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione. La decisione assume rilievo perché chiarisce che l’obbligo di provvedere permane anche quando la definizione del procedimento richieda di valutare l’incidenza di un contenzioso parallelo. Ne consegue l’ordine all’Amministrazione di provvedere sull’istanza nel termine di trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con nomina di un commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza.
Il Collegio ha infine compensato le spese di giudizio, in ragione della serialità della controversia, e ha disposto l’oscuramento delle generalità della parte ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e della normativa europea in materia di protezione dei dati personali.
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Nota della Redazione
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