Opere strategiche, partecipazione procedimentale e intangibilità delle delibere CIPE (TAR Lazio n. 603 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella realizzazione delle infrastrutture strategiche disciplinate dalla legge n. 443/2001 e dal d.lgs. n. 163/2006, gli obblighi partecipativi non seguono il modello degli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001, espressamente derogati, ma le forme speciali degli artt. 165 e 166 del d.lgs. n. 163/2006, che ammettono la pubblicità collettiva mediante avvisi su quotidiani in luogo della comunicazione nominativa. Le delibere CIPE di approvazione del progetto preliminare e definitivo, recanti dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, sono atti immediatamente lesivi e vanno impugnate nel termine decorrente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decorso del termine non può essere recuperato mediante l’impugnazione del successivo decreto di esproprio per illegittimità derivata. L’onere probatorio dell’amministrazione in ordine agli adempimenti pubblicitari può essere assolto anche mediante prova indiretta, fondata su elementi obiettivi univoci e concordanti.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo attraversato dal collegamento stradale inserito nel primo programma delle opere strategiche, ha impugnato il decreto di esproprio adottato dal Commissario straordinario e le delibere CIPE che avevano approvato i progetti preliminare e definitivo, recando la dichiarazione di pubblica utilità e il vincolo espropriativo. Ha dedotto la mancata partecipazione al procedimento, la illegittimità delle reiterazioni e proroghe del vincolo e l’incostituzionalità della proroga legislativa dei termini per l’esproprio. Ha proposto altresì motivi aggiunti, fondati su documentazione asseritamente acquisita in un secondo momento.
Il Commissario e la società aggiudicatrice hanno eccepito il difetto di competenza territoriale, poi risolto dal Presidente del TAR in favore della Sezione staccata, e hanno contestato la ricevibilità e la fondatezza del ricorso. Un conduttore del fondo è intervenuto ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato il motivo sulla partecipazione. L’opera rientra tra le infrastrutture strategiche e l’intero iter espropriativo è retto dalla normativa speciale, la cui ultrattività è oggi confermata dagli artt. 225, commi 10, 11 e 12, del d.lgs. n. 36/2023. L’art. 165, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 esclude la comunicazione agli interessati per l’approvazione del progetto preliminare; l’art. 166, comma 2 richiama le forme pubblicitarie della procedura di valutazione di impatto ambientale e deroga espressamente agli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001.
La prova dell’assolvimento degli oneri pubblicitari è stata ricavata da elementi indiretti univoci e concordanti: pubblicazioni su quotidiani nazionali e locali, richiami contenuti nelle delibere CIPE e nella relazione istruttoria della commissione VIA, avvisi di avvio dei procedimenti di proroga con indicazione del termine per le osservazioni. Il Collegio reputa inconferenti le censure sulla concludenza documentale e ritiene che l’amministrazione non fosse tenuta al deposito degli avvisi originali.
Il richiamo ai certificati di destinazione urbanistica non vale a dimostrare l’omessa pubblicità: essi hanno carattere meramente dichiarativo e ricognitivo e la loro eventuale erroneità non incide sulla legittimità dei provvedimenti successivi, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Il Collegio osserva anzi che i certificati di comuni limitrofi richiamano la delibera CIPE n. 88/2010, a conferma dell’unitarietà degli adempimenti.
Passando agli altri motivi, il Collegio accoglie l’eccezione di irricevibilità. Le delibere CIPE sono atti immediatamente lesivi, e già il progetto preliminare è autonomamente impugnabile. Il termine decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Il ricorrente non ha impugnato tempestivamente la delibera n. 88/2010, pubblicata il 26 agosto 2011, né le successive proroghe: le censure avverso gli atti presupposti, ormai inoppugnabili, sono tardive e inammissibili in quanto rivolte all’atto conseguente per illegittimità derivata. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 7-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022 è irrilevante e comunque manifestamente infondata, trattandosi di legge-provvedimento non irragionevole e non sproporzionata.
I motivi aggiunti sono parimenti irricevibili: le censure non derivano da documenti nuovi, ma da una perizia di parte, e andavano proposte nei termini ordinari. Ricorso e motivi aggiunti sono quindi dichiarati in parte irricevibili, in parte inammissibili e in parte infondati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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