Termine ragionevole e consumazione del potere sanzionatorio amministrativo (TAR Lombardia n. 344 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità impone che l’esercizio della potestà sanzionatoria rispetti la contiguità temporale tra accertamento dell’illecito e irrogazione della sanzione. A tal fine non è sufficiente il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riscossione previsto dall’art. 28 legge n. 689/1981, che non garantisce la certezza giuridica della posizione dell’incolpato né l’effettività del diritto di difesa. Qualora l’amministrazione protragga in modo ingiustificato l’esercizio del potere, il provvedimento tardivamente adottato è illegittimo per consumazione del potere sanzionatorio, salvo che l’ente dia puntuale motivazione delle ragioni del ritardo.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un esercizio di gioco lecito. In sede di accesso, la Guardia di Finanza accertava la detenzione, destinata alla libera vendita, di 60 confezioni di tabacchi lavorati nazionali, per un peso convenzionale di kg 1,200. Alla società e al suo legale rappresentante, obbligati in solido, veniva contestata la violazione dell’art. 96 legge n. 907/1942 per vendita di generi di monopolio senza autorizzazione, oltre alla violazione dell’art. 5 legge n. 50/1994.
La società depositava memoria chiedendo l’archiviazione. L’Agenzia adottava quindi il provvedimento di chiusura dell’esercizio per cinque giorni, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994, notificato a distanza di quasi tre anni dall’accertamento. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR, che in via cautelare lo sospendeva; il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2512/2023, riformava la decisione cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso incentrato sull’eccessivo lasso di tempo intercorso tra accertamento e sanzione. Preliminarmente esclude l’applicabilità al procedimento sanzionatorio della tempistica di conclusione del procedimento amministrativo dettata dalla legge n. 241/1990, richiamando la compiuta disciplina della legge n. 689/1981, che tuttavia non fissa un termine finale.
Il Collegio richiama la Corte cost. n. 151/2021, che ha escluso l’idoneità del termine prescrizionale quinquennale a garantire la certezza giuridica, richiedendo la contiguità temporale tra accertamento e applicazione della sanzione. Il principio di legalità non impone solo la predeterminazione dei criteri e della misura della sanzione, ma modella anche la scansione cronologica dell’esercizio del potere, in funzione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 97 Cost.
Il Tribunale sottolinea la specialità della potestà sanzionatoria, che vede l’amministrazione contrapposta all’amministrato, e richiama Cons. Stato Sez. IV n. 584 del 2021, secondo cui i procedimenti sanzionatori sono “micromodelli” di processi penali. Il superamento ingiustificato del limite cronologico produce la consumazione del potere, a differenza dell’inosservanza del termine ex art. 2 legge n. 241/1990.
Nel caso concreto, tra accertamento e adozione del provvedimento risultano decorsi quasi tre anni. L’amministrazione non ha allegato ragioni idonee a giustificare il ritardo: l’accelerazione sarebbe arrivata solo con la conoscenza della sentenza Cons. Stato n. 1081 del 2022, peraltro non documentata. Il lungo iter è pertanto irragionevole e determina l’illegittimità del provvedimento tardivo, che viene annullato; la censura ulteriore resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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