Offerte tecniche e soccorso procedimentale nel sindacato sulla discrezionalità tecnica (Cons. Stato n. 9316 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante può attivare il soccorso procedimentale per chiarire un’offerta economica ambigua, purché i chiarimenti non integrino l’offerta ma ne consentano la corretta interpretazione della volontà negoziale. La correzione di un errore materiale immediatamente rilevabile non modifica l’offerta globalmente intesa. La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento del fatto o abnormità. Il sindacato giurisdizionale è pieno ed effettivo ma non sostitutivo: il giudice non può sovrapporre il proprio sistema valutativo a quello riservato all’amministrazione.

Il Fatto

Un consorzio cooperativo presentava domanda di partecipazione a una procedura indetta da un comune per l’individuazione di un soggetto attuatore di servizi di accoglienza integrata nel sistema SIPROIMI, indicando una consorziata come esecutrice della commessa. La gara veniva aggiudicata a un raggruppamento di cooperative sociali.

Il consorzio impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR Campania, che respingeva il ricorso con sentenza n. 1436 del 2025. Proponeva quindi appello, censurando sia la ritenuta irregolarità dell’offerta economica dell’aggiudicataria sia il giudizio espresso dalla commissione sui requisiti di capacità tecnica e sui punteggi attribuiti. Resistevano il comune e la controinteressata.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio rileva la radicale infondatezza della doglianza. Il raggruppamento aggiudicatario, con i propri chiarimenti, ha semplicemente esplicitato il contenuto dell’offerta: l’indicazione dell’importo su base annuale anziché triennale non lascia margini di incertezza sulla volontà negoziale. La correzione di un errore materiale immediatamente rilevabile non comporta modifica dell’offerta globalmente intesa.

Il Consiglio di Stato ribadisce, richiamando un precedente della Sezione (Cons. Stato, Sez. V, n. 1307 del 2024), che la stazione appaltante può acquisire chiarimenti dal concorrente: essi non hanno carattere integrativo, ma servono a ricercare l’effettiva volontà negoziale superando le ambiguità. Non sussiste dunque alcun dubbio sul ribasso offerto.

Quanto al secondo motivo, il Collegio lo considera volto a sollecitare una sostituzione del giudice alla stazione appaltante in valutazioni a essa riservate. La giurisprudenza consolidata della Sezione afferma che il giudizio sulle offerte tecniche, espresso tramite punteggi, è connotato da discrezionalità tecnica e resta insindacabile salvo manifesta illogicità. Il controllo del giudice è pieno e garantisce piena tutela, ma non può tradursi in un sindacato sostitutivo: il giudice verifica ragionevolezza, logicità e coerenza dell’iter seguito, senza sovrapporre il proprio criterio tecnico a quello dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 7931 del 2023).

Il TAR ha fatto buon governo di tali principi. Non vi è illogicità nelle valutazioni dell’amministrazione, né il primo giudice si è trincerato dietro l’insindacabilità: ha esaminato e respinto con motivazione dettagliata tutte le censure. Le contestazioni dell’appellante si risolvono in una lunga esposizione di valutazioni alternative fondate su opinioni non supportate da elementi concreti.

L’appello è pertanto respinto e la sentenza confermata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del comune e della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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