L’interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici, non per diversa ricostruzione fattuale (Cass. civ. Sez. 1 n. 17324 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia di violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione rispetto a quella accolta dal giudice di merito, né tradursi in una critica del risultato interpretativo raggiunto, quando quest’ultimo costituisca una delle possibili e plausibili interpretazioni del testo negoziale. L’attività di ricostruzione della volontà delle parti integra un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, distinto dalla fase di qualificazione giuridica del negozio, sindacabile solo per violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. La questione di nullità del contratto per contrarietà a norme di ordine pubblico, sollevata per la prima volta in cassazione, è inammissibile quando la sua rilevazione d’ufficio postuli nuove indagini di fatto. Il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. non è configurabile con riferimento alle istanze istruttorie, la cui omissione è denunciabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il Fatto
La Regione Campania aveva affidato in concessione a una società la progettazione, realizzazione e gestione di un interporto, mediante una convenzione che prevedeva la contribuzione regionale alla spesa. Insorta controversia sulla misura del contributo, il Tribunale aveva limitato l’obbligo della Regione a una somma determinata, mentre la Corte d’Appello, riformando la decisione, aveva accertato l’obbligo di contribuire in misura pari a un terzo dei complessivi costi dell’operazione, condannando l’Amministrazione al pagamento di una somma superiore. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo violazione delle regole di interpretazione contrattuale, nullità delle convenzioni e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, riguardanti la violazione degli artt. 1362, 1363, 1371 e 1372 c.c., dichiarandoli inammissibili. Ha osservato che le censure, pur formalmente incentrate sulla violazione dei canoni ermeneutici, erano in realtà dirette a contestare la ricostruzione della volontà dei contraenti operata dal giudice di merito, sollecitando un sindacato su un apprezzamento di fatto non consentito in sede di legittimità.
Ricordando il costante indirizzo delle Sezioni Unite n. 3925 del 2024, la Corte ha precisato che la denuncia della violazione dei canoni legali in materia di interpretazione non può costituire lo schermo per sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni appartenenti al merito. La censura deve indicare specificamente i canoni in concreto inosservati e il modo in cui la violazione si è realizzata, senza limitarsi a contrapporre una differente interpretazione, quando quella accolta resti una delle possibili e plausibili.
Quanto al terzo motivo, relativo alla nullità delle convenzioni per contrarietà a norme di ordine pubblico, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché sollevato per la prima volta in cassazione. La questione, implicante un accertamento di fatto, non risultava trattata nella sentenza impugnata; il ricorrente, per evitare l’inammissibilità per novità, avrebbe dovuto allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e indicare in quale atto del giudizio precedente ciò fosse avvenuto.
Il quarto e quinto motivo, concernenti l’omesso esame di fatti decisivi e di risultanze istruttorie, sono stati parimenti dichiarati inammissibili: il primo perché il fatto indicato integrava una delle possibili interpretazioni auspicate dalla ricorrente, priva di autoevidenza; il secondo perché il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per questioni o argomentazioni, ma solo per domande attinenti al merito. Il sesto motivo, relativo all’error in procedendo per mancata pronuncia sulle istanze istruttorie, è stato infine dichiarato erroneamente dedotto, atteso che l’omissione in materia è denunciabile solo sotto il profilo motivazionale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.