Nessuna violazione di giudicato se il quadro clinico è variato nel tempo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13237 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegno ordinario di invalidità, la diversità delle conclusioni rassegnate dal CTU del giudizio di opposizione rispetto a quelle del consulente nominato nel precedente procedimento non integra violazione del giudicato quando le patologie valutate siano per loro natura variabili nel tempo. Il giudicato sull’esistenza del requisito sanitario ha efficacia ultrattiva solo se le malattie, rimaste invariate, non possano essere diversamente valutate. Il secondo motivo, prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile se la parte non individua un preciso fatto storico non esaminato ma si limita a dolersi genericamente delle valutazioni del primo consulente.

Il Fatto

Il Tribunale di Tivoli, giudice dell’opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ., rigettava l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso la consulenza depositata nella prima fase del procedimento, che aveva negato la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984.

Il Tribunale osservava che l’opponente aveva espresso doglianze generiche avverso gli apprezzamenti puntuali del consulente, senza specifici rilievi critici fondati sui documenti in atti. Proposto ricorso per cassazione con due motivi, l’INPS resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli art. 1 e art. 9 legge n. 222/1984, nonché la violazione del principio per cui, nelle controversie in materia di soppressione delle prestazioni di invalidità per asserito miglioramento, il giudicato sulla esistenza del requisito sanitario ha efficacia ultrattiva e le malattie, se invariate, non possono essere diversamente valutate.

La Corte reputa infondata la censura. La violazione del giudicato è stata prospettata in relazione a stati patologici la cui valutazione è ex se variabile nel tempo, come la valutazione del follow up in oncologia e la patologia psichiatrica. Il CTU del giudizio attuale ha dato rilievo alla negatività al follow up oncologico, che assume autonomo significato a distanza di tempo dalla prima CTU, nonché al fatto che per la patologia psichiatrica la certificazione più recente risaliva all’anno 2019.

È dunque esclusa la sovrapponibilità del quadro clinico accertato dai due consulenti d’ufficio, con conseguente insussistenza della violazione dedotta. La Corte aggiunge che non può darsi seguito al mero dubbio di violazione del giudicato prospettato in riferimento ad altre patologie e non meglio illustrato.

Il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di un punto decisivo, è inammissibile per difetto di specificità. La parte non individua un preciso fatto storico non esaminato e avente rilevanza decisiva, ma torna a dolersi genericamente della omessa considerazione delle valutazioni compiute dal primo CTU. Era onere della parte individuare le patologie accertate nel precedente giudizio rimaste stabili nel tempo e illustrare sotto quale profilo le relative valutazioni avrebbero condotto alla conferma dell’assegno.

Il ricorso è complessivamente respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *