Il contraddittorio endoprocedimentale è assorbito dal termine dilatorio di sessanta giorni (Cass. civ. Sez. 5 n. 16169 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento conseguente ad accesso, ispezione o verifica nei locali dell’impresa, il contraddittorio endoprocedimentale è garantito dal rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 tra il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni e la notifica dell’avviso di accertamento. La violazione di tale termine determina l’invalidità dell’atto, salvo i casi di particolare e motivata urgenza, senza che sia necessaria la cd. prova di resistenza, anche per i tributi armonizzati, fermo restando che la disciplina del citato art. 12 assorbe le garanzie di origine giurisprudenziale elaborata per i tributi armonizzati, le quali operano solo quando la normativa interna non preveda il contraddittorio. La deduzione del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile per difetto di specificità se il ricorrente non indica puntualmente i termini delle domande ed eccezioni non esaminate e l’atto difensivo che le contiene.
Il Fatto
La società impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012, emesso all’esito di un accesso presso la propria sede, con cui erano state accertate maggiori imposte per IRES, IRAP ed IVA. L’atto faceva seguito a un processo verbale di constatazione che contestava la genericità di alcune fatture, l’esistenza di costi non giustificati per consumi di carburante e la mancata indicazione delle giacenze.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso per violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale. Sul gravame dell’Amministrazione, la Commissione tributaria regionale della Campania riformava la decisione, ritenendo non superata la prova di resistenza. Avverso la sentenza d’appello la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva l’omessa pronuncia su tre motivi di appello incidentale. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità, valorizzando il principio di autosufficienza del ricorso. Ha precisato che la deduzione del vizio di omessa pronuncia postula che le istanze siano puntualmente riportate nei loro esatti termini e che sia indicato l’atto difensivo che le conteneva, per consentire al giudice di legittimità la verifica della ritualità e della decisività delle questioni senza un’esegesi integrale degli atti dei precedenti gradi di giudizio.
La Corte ha escluso che tale orientamento debba essere ripensato alla luce delle sentenze della Corte EDU del 28/10/2021 e del 23/5/2022, che hanno riconosciuto la legittimità dei principi di autosufficienza e specificità, purché non si traducano in eccessivo formalismo. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva trascritto i motivi di appello incidentale né allegato l’atto che li conteneva, sicché la Corte avrebbe dovuto esaminare integralmente gli atti per verificarne la tempestività.
Il secondo motivo, relativo alla motivazione apparente, è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e n. 22232/2016, secondo cui il vizio ricorre solo quando la motivazione non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie, la CTR aveva indicato chiaramente le ragioni del proprio convincimento, evidenziando la portata assorbente del termine dilatorio di sessanta giorni rispettato tra PVC e avviso, quale ulteriore ratio decidendi.
Con il terzo motivo la società sosteneva che il contraddittorio richiedesse un’iniziativa attiva dell’Amministrazione. La Corte ha escluso tale tesi, affermando che, in caso di accesso, il contraddittorio è garantito dalla concessione del termine di sessanta giorni per presentare osservazioni, decorso il quale l’avviso può essere emanato. Ha precisato che la disciplina dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 assorbe le garanzie elaborate dalla giurisprudenza per i tributi armonizzati, che operano solo quando la normativa interna non prevede il contraddittorio, come negli accertamenti a tavolino.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato rigettato il terzo motivo, fondato su un’autonoma ratio decidendi. La Corte ha altresì precisato che il giudizio sulla prova di resistenza, secondo le Sezioni Unite n. 21271/2025, costituisce una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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