Società di fatto e revocatoria della scissione in frode ai creditori (Cass. civ. Sez. I n. 11604 del 03.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riforma del diritto societario consente, ai sensi degli artt. 2361 cod. civ. e 111-duodecies disp. att. cod. civ., che una società di capitali partecipi, anche di fatto, a una società di persone, dando luogo alla cd. supersocietà. La prova della società di fatto va desunta dall’esercizio in comune dell’attività economica, dall’esistenza di un fondo comune e dall’effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, e può essere raggiunta anche in via indiziaria. Accertata la supersocietà, l’atto di scissione con cui il patrimonio sociale è assegnato a una società di nuova costituzione è revocabile ex art. 2901 cod. civ. su iniziativa del fallimento del socio, poiché il negozio presenta una duplicità di soggetti e arreca un eventus damni al ceto creditorio.
Il Fatto
Alcuni dipendenti e creditori di una s.r.l. in liquidazione convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, la società datrice di lavoro, un’altra s.r.l. e una terza società, chiedendo l’accertamento dell’esistenza di un’unica organizzazione societaria e l’inefficacia della delibera di scissione e dell’atto di trasferimento del patrimonio immobiliare compiuti in favore della società di nuova costituzione, oltre alla cancellazione di un’iscrizione ipotecaria.
Dichiarato il fallimento di una delle compagini, il giudizio era riassunto nei confronti della procedura, che dichiarava di subentrare nell’azione ex art. 66 l. fall.. Il Tribunale rigettava per difetto di legittimazione del fallimento; la Corte d’appello di Catania, in riforma, riconosceva la legittimazione esclusiva della curatela e, nel merito, accertava la società di fatto e l’inefficacia degli atti di scissione. La società scissa ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i motivi e li rigetta o li dichiara inammissibili. Sul primo, concernente la integrità del contraddittorio, la doglianza è inammissibile per carenza di interesse: la domanda relativa all’atto di trasferimento verso un terzo non coinvolgeva la ricorrente, e quella di cancellazione dell’ipoteca era stata rigettata senza impugnazione. La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronunzia ex art. 112 cod. proc. civ. riguarda le sole domande di merito, non le eccezioni processuali.
Il secondo motivo, sulla mancata notifica alla società cancellata, non è fondato. La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società e un evento interruttivo del processo ex artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con possibile riassunzione nei confronti dei soci successori (art. 110 cod. proc. civ.). Poiché l’interruzione per la cancellazione non è mai stata dichiarata, l’assegnazione dei termini è avvenuta su presupposto erroneo e non può produrre l’estinzione ex artt. 291 e 307 cod. proc. civ..
Il terzo motivo è respinto: l’appellante che impugni una sentenza fondata su una ragione preliminare non deve motivare sulla questione assorbita, ma solo riproporre la domanda ex art. 346 cod. proc. civ.. Sul quarto motivo, la Corte conferma l’ammissibilità della supersocietà e ritiene incensurabile l’accertamento indiziario dei giudici di merito sui presupposti dell’art. 2247 cod. civ..
Il quinto motivo è infondato: la scissione, compiuta dalla società di fatto in frode alle ragioni creditorie, presenta la duplicità di soggetti richiesta dall’art. 2901 cod. civ. e un eventus damni correlato alla riduzione del patrimonio. La Corte richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE del 30 gennaio 2020, causa C-394/18, che ammette la revocatoria ordinaria dell’atto di scissione quale inefficacia relativa, e Cass. 12047/2021.
Il sesto motivo è inammissibile per genericità, non precisando l’imputazione penale e i suoi rapporti con gli atti dispositivi. Il settimo è parimenti inammissibile, perché muove da un presupposto di fatto contrario agli accertamenti della Corte distrettuale. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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