Opposizione a decreto ingiuntivo e responsabilità contabile del segretario comunale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 119 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La scelta di proporre opposizione a un decreto ingiuntivo, adottata dal responsabile del servizio contenzioso di un ente locale, integra responsabilità amministrativa solo quando, all’esito di una valutazione ex ante e in concreto, risulti irrazionale, avventata o pretestuosa, cioè quando le ragioni dell’ente siano manifestamente indifendibili. La soccombenza nel giudizio di opposizione, in assenza di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non è di per sé indice di condotta illecita, rientrando l’opinabilità del diritto nell’alea normale dell’azione giudiziaria. Il giudice contabile può sindacare la scelta discrezionale di agire o resistere in giudizio sotto il profilo della legalità e del buon andamento ex art. 97 Cost., ma deve valutare gli elementi di fatto e di diritto disponibili al momento della scelta. Sussistono validi motivi di opposizione quando il titolo azionato dal creditore presenti manifesti indici di invalidità, come la nullità della transazione per difetto di copertura finanziaria, con conseguente esclusione della responsabilità contabile del funzionario.
Il Fatto
Il Comune di Linguaglossa aveva stipulato nel 2009 un contratto di transazione con una ditta privata per il rimborso delle spese anticipate per lavori di demolizione di un immobile comunale. La delibera giuntale di autorizzazione attestava la copertura finanziaria solo per la prima rata, pari a un terzo dell’importo complessivo. L’accordo rimase inadempiuto e la creditrice ottenne dal Tribunale di Catania un decreto ingiuntivo, non esecutivo, per sorte capitale, interessi e spese.
Il responsabile del servizio contenzioso dell’ente, nella qualità di segretario comunale, propose alla Giunta di resistere mediante opposizione a decreto ingiuntivo. L’opposizione fu rigettata con condanna alle spese. Successivamente il Comune oppose anche il precetto, con esito di inammissibilità e ulteriore condanna. La Procura regionale contestò al funzionario un danno erariale complessivo, imputandogliene la metà, per l’inutile aggravio di oneri sopportati dall’ente. La posizione di una seconda funzionaria, firmataria della determina relativa all’opposizione al precetto, era stata archiviata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare la nozione di danno erariale da lite temeraria. Gli oneri aggiuntivi derivanti da un’opposizione pretestuosa o meramente dilatoria costituiscono spesa priva di utilità, ma la relativa decisione è sindacabile solo se gravemente illogica, arbitraria o contraria al fine pubblico, secondo i parametri di legalità e buona amministrazione desumibili dall’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 e dall’art. 97 Cost.
Sul piano del nesso causale, la Corte opera una netta selezione delle voci di danno. Le spese liquidate per l’opposizione al precetto e gli oneri da ritardo nell’esecuzione della sentenza non sono riconducibili alla condotta del convenuto, che aveva cessato il servizio prima del loro verificarsi e non aveva partecipato alla decisione di proporre quel distinto giudizio. Resta causalmente imputabile solo la voce relativa alle spese dell’opposizione al decreto ingiuntivo.
Nel merito, il giudizio prognostico ex ante esclude la temerarietà. La proposta di deliberazione dava atto dei presupposti per l’incarico a un legale esterno, a fronte di un titolo contrattuale viziato. La delibera di autorizzazione della transazione, priva di copertura per due rate, è affetta da nullità: la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 12195/2005 e di Cass. Sez. I n. 15410/2018, secondo cui gli atti degli enti locali che importano un obbligo contrattuale sono validi se accompagnati dall’impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità della delibera e del contratto.
A ciò si aggiunge l’incompetenza della Giunta, spettando al Consiglio comunale la transazione recante impegni per esercizi successivi privi di copertura. La ricognizione di debito del Sindaco non poteva sostituire il contratto invalido, avendo efficacia meramente confermativa. La Corte ritiene quindi ragionevole l’opposizione, volta a impedire l’esecutività del titolo e a evitare il riconoscimento vincolato del debito fuori bilancio, escludendo la responsabilità amministrativa del convenuto per assenza di condotta illecita.
Nota della Redazione
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