La provvisionale non può superare d’ufficio la domanda (Cass. pen. Sez. 6 n. 9932 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, il giudice dell’impugnazione penale, chiamato a decidere ai soli effetti degli interessi civili ex art. 578 cod. proc. pen., deve accertare la sussistenza della fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ., applicando la regola di giudizio del “più probabile che non” anziché quella dell’alto grado di probabilità logica. Ne consegue che la condotta dell’imputato prosciolto non può essere valutata secondo i parametri penalistici, ma esclusivamente secondo quelli civilistici della negligenza professionale ex artt. 1176 e 2236 cod. civ. L’eventuale colpa concorrente del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., può incidere solo sul quantum del danno risarcibile e non sull’an debeatur. Il riconoscimento della provvisionale è vincolato al principio della domanda ex art. 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice non può liquidarla per una voce di danno diversa da quella richiesta dalla parte civile.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 380 cod. pen., perché estinto per prescrizione. Confermava la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile e riconosceva una provvisionale di 5.000,00 euro per il danno morale.
L’imputato, legale di fiducia della parte civile in un procedimento di esecuzione per il recupero di un credito di 120 mila euro, aveva omesso di presentarsi alle udienze calendarizzate, causando l’estinzione del processo esecutivo. Nel ricorso per cassazione deduceva, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello riconosciuto una provvisionale per danno morale non richiesto.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha esaminato in via pregiudiziale i motivi di ricorso afferenti alla nullità della sentenza e all’inutilizzabilità della prova dichiarativa, ritenendoli manifestamente infondati. Quanto alla prima doglianza, pur condividendo il principio secondo cui, in caso di interruzione della discussione per la riapertura dell’istruttoria, la discussione deve essere rinnovata dall’inizio, ha rilevato che nel caso di specie il giudice di primo grado aveva ripristinato il contraddittorio e che il difensore aveva discusso senza sollevare eccezioni.
La Corte ha quindi affrontato il tema dell’estinzione del reato per prescrizione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 e le Sezioni Unite n. 36208 del 2024. Ha precisato che, nella situazione processuale in cui il reato è estinto, il giudice non è chiamato a formulare un giudizio di colpevolezza penale, ma deve verificare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito, applicando la regola del “più probabile che non”.
Quanto all’accertamento della responsabilità civile, la Corte ha ritenuto che le valutazioni dei giudici di merito poggino su un percorso argomentativo congruo e immune da vizi logici. Ha confermato la configurabilità della responsabilità civile per negligenza professionale, rilevando che l’abbandono della difesa era imputabile a una consapevole scelta dell’imputato e che tale condotta aveva prodotto un danno risarcibile, sia patrimoniale sia non patrimoniale. L’eventuale colpa concorrente della parte civile, ove provata, avrebbe potuto incidere esclusivamente sul quantum, non sull’an della responsabilità.
La Corte ha invece accolto il motivo relativo alla provvisionale, rilevando che la richiesta era stata avanzata in appello limitatamente al solo danno patrimoniale, mentre il giudice del gravame l’aveva liquidata esclusivamente a titolo di danno non patrimoniale. Ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale statuizione, eliminando la provvisionale, e rigettato il resto del ricorso, confermando le ulteriori statuizioni civili.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2236 c.c. – Responsabilità del prestatore d'opera
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 380 c.p. – Patrocinio o consulenza infedele
- Art. 578 c.p.p. – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per…