Art. 552 c.c. — Il legittimario che rinunzia all’eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall’imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l’eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest’ultimo.
L’art. 552 c.c. regola il trattamento delle donazioni e dei legati attribuiti al legittimario quando tali attribuzioni non abbiano funzione sostitutiva della legittima, ma vadano invece imputate alla quota di riserva o, in caso di rinuncia all’eredità, alla disponibile, nei limiti e con gli effetti fissati dalla norma. La sua funzione sistematica è coordinare l’attribuzione particolare ricevuta dal legittimario con la tutela della successione necessaria, senza trasformare automaticamente il lascito in una tacitazione integrale delle ragioni del riservatario (art. 564 c.c.).
Cosa prevede l’articolo
Comma unico. Se il legittimario rinunzia all’eredità e non opera la rappresentazione, può in linea di principio trattenere sulla disponibile le donazioni ricevute o conseguire i legati a lui fatti. Questa regola cede, tuttavia, quando manca un’espressa dispensa dall’imputazione: se per integrare la legittima degli altri eredi è necessario ridurre disposizioni testamentarie o donazioni, restano salve le assegnazioni fatte dal testatore sulla disponibile che non sarebbero state soggette a riduzione se il legittimario avesse accettato l’eredità, mentre si riducono proprio le donazioni e i legati fatti al rinunciante.
Applicazione pratica
Legato in conto, non in sostituzione. Il legato in conto di legittima è l’attribuzione testamentaria fatta al legittimario senza una chiara volontà del testatore di escluderlo dalla quota di riserva. Il lascito si computa nella legittima spettantegli e, se il suo valore è inferiore alla riserva, il legittimario conserva il diritto di chiederne l’integrazione: non opera quindi come alternativa secca alla legittima (come nel legato in sostituzione ex art. 551 c.c.), ma come sua anticipazione o parziale soddisfazione.
L’ipotesi specifica: rinuncia all’eredità senza rappresentazione. Quando il legittimario rinuncia all’eredità e non vi è rappresentazione a favore dei suoi discendenti, la regola generale gli consente comunque di trattenere sulla disponibile le donazioni ricevute o di conseguire i legati a lui fatti. È un’eccezione mirata: la rinuncia alla qualità di erede non priva automaticamente il rinunciante di ciò che il testatore gli ha attribuito in vita o per testamento, nei limiti della disponibile.
Il limite: assenza di dispensa dall’imputazione. Questa facoltà di trattenimento non è assoluta. Se manca un’espressa dispensa dall’imputazione e, per integrare la legittima degli altri legittimari, è necessario ridurre disposizioni testamentarie o donazioni, la legge sacrifica proprio le donazioni e i legati fatti al rinunciante — non le altre assegnazioni sulla disponibile, che restano salve nella misura in cui non sarebbero state comunque riducibili se il legittimario avesse accettato l’eredità. La logica è di equità sistemica: il rinunciante non può, rinunciando, ottenere una posizione migliore di quella che avrebbe avuto accettando, a scapito degli altri legittimari.
Rapporto con l’art. 564 c.c. Il meccanismo dell’art. 552 c.c. si coordina con la regola generale sull’imputazione: il legittimario che domanda la riduzione di donazioni o disposizioni testamentarie deve imputare alla propria porzione le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. L’art. 552 c.c. applica questa stessa logica all’ipotesi particolare della rinuncia all’eredità, individuando quali attribuzioni debbano cedere per primo quando la riduzione sia comunque necessaria.
Giurisprudenza
Problema: cosa distingua il legato o la donazione in conto di legittima da un’attribuzione sostitutiva, e quali conseguenze derivino da questa distinzione ai fini dell’imputazione.
Principio: il legato attribuito in conto di legittima riguarda necessariamente una persona che riveste anche la qualità di erede in quanto legittimaria, e che può, se lesa nella legittima, trattenere il legato e chiedere la differenza, oppure rinunciare al legato e chiedere l’intera legittima. È quanto sancito dall’art. 564, secondo comma, c.c.: il legittimario che domanda la riduzione di donazioni o disposizioni testamentarie deve imputare alla sua porzione le donazioni e i legati a lui fatti, salvo espressa dispensa. Diverso è il legato in sostituzione, con cui il testatore intende escludere il legittimario dalla successione: nel legato in conto, invece, l’intento è attribuirgli un bene da imputare alla legittima, con facoltà di tenerlo e agire per il supplemento.
Conseguenza pratica: prima di applicare l’art. 552 c.c. occorre sempre verificare, come per l’art. 551 c.c., quale fosse la reale intenzione del testatore. Se l’attribuzione era in conto di legittima, il legittimario rinunciante può trattenerla sulla disponibile solo se non è necessario ridurla per soddisfare la legittima altrui; se necessario, proprio quell’attribuzione cede per prima, salva un’espressa dispensa dall’imputazione che il testatore avrebbe potuto (e non ha) previsto.
Errori frequenti
Considerare il legato in conto di legittima equivalente al legato in sostituzione: solo quest’ultimo esclude il legittimario dalla successione e dalla qualità di erede.
Ritenere che la rinuncia all’eredità comporti automaticamente la perdita delle donazioni o dei legati già ricevuti dal rinunciante: la regola generale è opposta, salvo il limite dell’imputazione.
Dimenticare di verificare l’esistenza di un’espressa dispensa dall’imputazione: in sua assenza, le donazioni e i legati fatti al rinunciante sono i primi a ridursi quando serva integrare la legittima altrui.
Applicare l’art. 552 c.c. anche quando opera la rappresentazione: la norma presuppone espressamente che la rappresentazione non operi.
L’art. 552 c.c. impedisce che la rinuncia all’eredità diventi un modo per aggirare l’imputazione: chi rinuncia e ha già ricevuto donazioni o legati non dispensati può trattenerli solo finché ciò non pregiudica la legittima degli altri legittimari, che restano protetti anche di fronte alla scelta — pur legittima — di chi decide di non accettare l’eredità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
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