Opposizione all’esecuzione e ricorso straordinario: è inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33636 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice di merito abbia qualificato l’azione proposta dal contribuente come opposizione all’esecuzione, sul rilievo che l’eccezione di prescrizione del credito contributivo investe il merito della pretesa, la sentenza che la definisce è soggetta ad appello e non al ricorso straordinario per cassazione. L’opposizione all’esecuzione, disciplinata dagli artt. 615 e 618-bis cod. proc. civ., non è riconducibile al regime dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 cod. proc. civ. Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è pertanto inammissibile per difetto del requisito della non impugnabilità altrimenti, restando estranea al thema decidendum ogni valutazione sulla fondatezza dell’eccezione di prescrizione.

Il Fatto

Il Tribunale di Viterbo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente nella controversia instaurata nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’agente della riscossione. Oggetto del giudizio era l’accertamento della invalidità, illegittimità o inefficacia del preavviso di fermo amministrativo notificato al ricorrente, in ragione dell’eccepita prescrizione quinquennale della pretesa contributiva anteriore alla notifica dell’avviso di addebito.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., affidato a un unico motivo. L’agente della riscossione ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso; l’I.N.P.S. è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo, rubricato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Ha dedotto che il giudice di merito avrebbe errato nel qualificare il ricorso introduttivo come opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine perentorio dell’art. 617 cod. proc. civ., trattandosi invece di azione di accertamento negativo non soggetta a quel termine.

La Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità proposta dalla controricorrente. Il giudice di merito, infatti, ha qualificato l’azione spiegata dal contribuente come opposizione all’esecuzione, e non come opposizione agli atti esecutivi.

Tale qualificazione trova fondamento nella eccezione di prescrizione del credito, sollevata in data antecedente alla notifica dell’avviso di addebito: una doglianza che investe il merito della pretesa contributiva e che va ricondotta all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999. Il giudice del merito ha osservato che l’eccezione atteneva direttamente al titolo posto a base del provvedimento di fermo e avrebbe dovuto essere proposta avverso quel provvedimento entro i termini di legge.

Su questa qualificazione giuridica — condivisa dal collegio — si fonda la conseguenza processuale: trattandosi di opposizione all’esecuzione ex artt. 615 e 618-bis cod. proc. civ., la sentenza impugnata è soggetta ad appello. Il ricorso straordinario per cassazione è pertanto inammissibile.

La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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