Il datore che nega l’esistenza del rapporto espone la difesa alla valutazione complessiva di inattendibilità e le censure probatorie restano inammissibili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20133 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, la scelta difensiva del datore di negare recisamente la sussistenza di qualsivoglia rapporto lavorativo, ove rivelatasi inveritiera alla luce della prova orale, costituisce un elemento che il giudice di merito può legittimamente valutare per ritenere complessivamente inattendibile la tesi difensiva, prescindendo da un puntuale riscontro mese per mese. La censura di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile quando si risolva nella critica della valutazione degli elementi probatori e nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, atteso che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice. In tema di spese di lite, il sindacato di legittimità è limitato all’accertamento della mancata violazione del principio di soccombenza, ma è ammesso quando siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della compensazione, che, nella formulazione applicabile, è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o gravi ed eccezionali ragioni di tenore analogo.
Il Fatto
La società ricorrente principale impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in favore della lavoratrice dal 22.8.2011 al 4.4.2013, con condanna al pagamento di differenze retributive e T.F.R. La Corte territoriale aveva escluso ogni commistione tra l’attività della società e quella di una seconda società, alle cui dipendenze la lavoratrice era stata successivamente impiegata.
La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la lavoratrice resisteva con controricorso, mentre la seconda società si costituiva proponendo ricorso incidentale avverso la statuizione in punto di spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente la questione relativa all’errore di percezione del contenuto delle prove orali denunciato con il primo motivo, rilevandone l’infondatezza. L’accertamento dei giudici di merito circa l’esistenza del rapporto si era basato sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie, anche alla luce della scelta difensiva della società di negare recisamente la sussistenza di qualsivoglia rapporto lavorativo: negazione rivelatasi inveritiera e quindi idonea a far ritenere complessivamente inattendibile la tesi difensiva.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che le doglianze, nonostante il richiamo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, si risolvevano nella critica della valutazione degli elementi probatori e nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi. Richiamando il principio per cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra l’omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.
In relazione al ricorso incidentale, la Corte ha accolto il primo motivo, rilevando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. La compensazione delle spese era stata disposta in difetto delle ipotesi codificate, né il richiamo alla qualità delle parti e alla controvertibilità della questione era idoneo a integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che, secondo la pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 77/2018, consentono la deroga alla regola della soccombenza.
La Corte ha quindi respinto il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale, cassando la sentenza con riferimento ai motivi accolti e decidendo nel merito con condanna della lavoratrice al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore della società ricorrente incidentale.
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Nota della Redazione
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